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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27037/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia riguardava due crediti, per complessivi € 603.790, originariamente vantati da una società fornitrice nei confronti della società debitrice e successivamente ceduti a una banca. Nel rapporto originario era prevista una clausola di incedibilità. La banca aveva domandato il pagamento dei crediti; il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda ritenendo opponibile alla cessionaria il divieto di cessione, in ragione della sua conoscibilità da parte della banca quale operatore professionale. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1186/2022, depositata il 7 aprile 2022, aveva accolto il gravame della cessionaria: aveva ritenuto che l’art. 1260, comma 2, c.c. richiedesse la prova della conoscenza effettiva del patto da parte del cessionario al momento della cessione, non bastando la mera conoscibilità; aveva inoltre considerato efficace la comunicazione delle cessioni al debitore, sulla base dell’indicazione degli elementi identificativi dei crediti e dell’invito a pagare direttamente alla cessionaria, nonostante l’indicazione di coordinate bancarie già presenti nelle fatture. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando la violazione degli artt. 1260, comma 2, e 1176, comma 2, c.c., ha sostenuto che il patto di incedibilità dovesse essere opponibile anche quando il cessionario, in particolare se banca, avrebbe potuto conoscerlo usando la diligenza professionale; ha dedotto che la banca aveva ricevuto la documentazione relativa alle fatture e avrebbe potuto conoscere la clausola, nonché che avrebbe agito con colpa grave rivolgendosi al debitore anziché al cedente. Con il secondo, denunciando la violazione dell’art. 1264 c.c. e dei principi sulle dichiarazioni negoziali, ha contestato l’efficacia della notificazione delle cessioni dell’8 maggio e del 21 giugno 2012, lamentando la mancata indicazione degli estremi dei contratti di cessione e l’equivocità delle comunicazioni, che indicavano coordinate bancarie associate al cedente. Ha quindi sostenuto che il pagamento effettuato al cedente avrebbe avuto efficacia liberatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, c.p.c., perché la Corte d’appello si era conformata all’orientamento consolidato secondo cui il divieto convenzionale di cessione è opponibile al cessionario soltanto se è provato che questi ne aveva effettiva conoscenza al momento della cessione: la mera conoscibilità, anche alla luce della diligenza professionale esigibile da una banca, non è sufficiente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur denunciando una violazione di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione di fatto circa l’efficacia e l’eventuale equivocità delle comunicazioni. La Corte ha ribadito che la notificazione della cessione è a forma libera, purché idonea a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito; la valutazione concreta di tale idoneità compete al giudice di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1260, comma 1, c.c.

    La prima deriva dall'art. 1260 c.c., comma 1, che pone come principio generale, fatti salvi determinati limiti della legge speciale qui ininfluenti, quello della libera cedibilità dei crediti; si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore.

    La libera cedibilità costituisce il principio generale e fonda l’affidamento del cessionario sulla regolarità della cessione, salvo i limiti previsti dalla legge.

  • art. 1260, comma 2, c.c.

    L' interpretazione restrittiva dell'art. 1260 c.c., comma 2, nel senso precisato, si giustifica per ragioni testuali (art. 1260, comma 2: "se non si prova che egli lo conosceva"), finalistiche (certezza della circolazione dei crediti) e logico-sistematiche (massimo contenimento dei casi di estensione degli effetti del contratto a chi non ne sia stato parte), così da ritenere necessario che la prova verta non già sulla mera conoscibilità del divieto in capo al cessionario, ma sulla sua effettiva conoscenza al tempo della cessione.

    Il patto di incedibilità può essere opposto al cessionario solo se è provata la sua conoscenza effettiva al momento della cessione; non è sufficiente dimostrare che, usando la diligenza ordinaria o professionale, avrebbe potuto conoscerlo.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Mentre nella specie la ricorrente - laddove pretende di far valere il fatto che la banca in relazione ad entrambe le fatture fonte del credito ceduto, avesse ricevuto «i documenti probatori, perciò era nelle condizioni di conoscere il patto di incedibilità previsto dall’art. 15 delle condizioni generali di contratto» e che, se avesse agito secondo la diligenza richiesta dal tipo di attività professionale svolta avrebbe potuto essere a conoscenza della clausola - invoca a proprio favore un onere probatorio ben diverso, che non trova giustificazione né alla luce di un’interpretazione letterale né di un’interpretazione sistematica della norma che assume violata.

    La diligenza professionale del cessionario non sostituisce il requisito specifico della conoscenza effettiva richiesto dall’art. 1260, comma 2, c.c.; la mera possibilità di conoscere il patto non rende questo opponibile.

  • art. 1372, comma 1, c.c.

    La seconda è desumibile dall'art. 1372 c.c., comma 1, in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge; ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso - per un interesse che è soltanto di costoro - tra cedente e ceduto.

    Il patto di incedibilità stipulato tra cedente e debitore ceduto, in quanto accordo tra terzi rispetto al cessionario, non produce normalmente effetti nei suoi confronti; la deroga è quella specificamente prevista dall’art. 1260, comma 2, c.c.

  • art. 1264 c.c.

    La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce un atto a forma libera che deve essere idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.

    La notificazione non è soggetta a una forma particolare, ma deve comunicare in modo idoneo al debitore ceduto che il credito è passato a un nuovo titolare. La verifica dell’efficacia concreta della comunicazione è un accertamento di fatto.

  • art. 360-bis, comma 1, c.p.c.

    Il primo motivo è inammissibile ex art. 360 bis comma 1 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma all’orientamento della Corte e il ricorso non offre elementi idonei a determinarne il superamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ciò premesso quello in esame è evidentemente un motivo di gravame che attraverso la denuncia formale di un vizio di legittimità è, in effetti, diretto a richiedere una nuova valutazione in fatto circa l’efficacia della notificazione e come tale è inammissibile in questa sede.

    La denuncia di violazione di legge non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del fatto e dell’efficacia concreta della comunicazione accertati dal giudice di merito.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto integrale o inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il divieto convenzionale di cessione del credito è opponibile al cessionario, ai sensi dell’art. 1260, comma 2, c.c., soltanto quando sia provato che questi ne aveva conoscenza effettiva al momento della cessione; la mera conoscibilità, anche in ragione della qualità professionale del cessionario e della diligenza esigibile, non è sufficiente.
  • Il principio della libera cedibilità dei crediti e quello di relatività degli effetti del contratto escludono, di regola, che il patto di incedibilità stipulato tra cedente e debitore ceduto vincoli il cessionario, estraneo a tale accordo. L’opponibilità costituisce eccezione, da interpretare restrittivamente e da provare a carico della parte che la invoca.
  • La notificazione della cessione prevista dall’art. 1264 c.c. è un atto a forma libera: non occorre allegare il contratto di cessione né indicarne gli estremi, purché siano identificati chiaramente i crediti ceduti e la comunicazione sia idonea a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito.
  • L’efficacia concreta e l’eventuale equivocità della comunicazione della cessione sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito; non possono essere sottoposte alla Corte di cassazione come nuova valutazione fattuale mediante la sola denuncia di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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