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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29853/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un soggetto che si assumeva creditore sulla base di un assegno di euro 70.000 rilasciato a restituzione di una somma ricevuta a mutuo. Il creditore chiedeva che fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti la vendita, effettuata da uno dei debitori alla moglie, della quota di 1/2 di una porzione di fabbricato. I debitori sostenevano in cassazione: 1) che la Corte d'appello avesse erroneamente ravvisato il consilium fraudis dell'acquirente, pur trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, con conseguente necessità di una dolosa preordinazione specifica che sarebbe mancata; 2) che il valore dell'immobile fosse stato sovrastimato o mal valutato, poiché il prezzo era stato determinato nel 2015 in un mercato immobiliare in crisi, con detrazione delle residue rate di mutuo, mentre la CTU aveva preso a riferimento un momento diverso; 3) che la Corte non avesse correttamente accertato l'eventus damni al momento dell'atto, poiché il debitore avrebbe avuto altri immobili liberi da vincoli nel 2015 e le ipoteche di altri creditori sarebbero state iscritte solo nel 2017; 4) con il secondo motivo, denunciavano omesso esame di fatto decisivo e insufficiente motivazione, insistendo sul fatto che la compravendita fosse anteriore al credito, sorto solo nel 2016 secondo la loro ricostruzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a censurare l'omesso esame di un fatto decisivo in presenza di doppia conforme di merito, senza indicare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, in violazione dell'art. 348-ter c.p.c. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui i ricorrenti sostenevano che il credito fosse sorto solo nel 2016, perché tale ricostruzione era assertiva e contrastava con l'accertamento di merito secondo cui il credito derivava da un assegno rilasciato anteriormente; infondato nella parte relativa all'eventus damni, perché l'atto revocando non deve necessariamente azzerare il patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche una variazione quantitativa o qualitativa che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. La Corte ha ribadito che, una volta allegata tale idoneità pregiudizievole, spetta al debitore dimostrare che il patrimonio residuo sia ampiamente capiente. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio e il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; per l'accoglimento rilevano il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale del creditore e, a seconda del momento di insorgenza del credito, gli ulteriori presupposti soggettivi richiesti dalla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se proposto in violazione delle preclusioni derivanti dalla doppia conforme di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria l'eventus damni ricorre anche quando l'atto dispositivo non renda del tutto incapiente il debitore, ma ne peggiori la consistenza patrimoniale in modo da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
  • Una volta allegato dal creditore un atto idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale, grava sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo sia ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
  • Se il ricorso per cassazione censura l'omesso esame di un fatto decisivo in presenza di doppia conforme di merito, il motivo è inammissibile quando non si dimostri la diversità delle rationes facti delle due decisioni.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di violazione di legge una mera contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, specie quando si invochi una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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