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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16248/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società aveva chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto, ai sensi della legge Pinto. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione al diniego, ritenendo che, trattandosi di persona giuridica, il danno non patrimoniale fosse sì astrattamente configurabile, ma che nel caso concreto non spettasse perché la domanda era stata proposta dall’amministratore nominato solo in una fase successiva rispetto all’inizio del giudizio presupposto e per un periodo inferiore alla durata ritenuta irragionevole. La ricorrente ha denunciato: 1) nullità del decreto per motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione della disciplina sull’equa riparazione, della CEDU e delle norme processuali e sostanziali invocate, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente limitato il diritto della società alle sole persone fisiche che ne erano amministratori durante tutto il giudizio presupposto, invece di considerare l’intero periodo di durata del processo, rilevante per l’ente in quanto parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati congiuntamente. Ha affermato che, per le persone giuridiche, il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo va riferito all’ente come soggetto distinto, e che non è corretto subordinare il diritto all’equa riparazione alla coincidenza tra il rappresentante che agisce e l’amministratore in carica per tutto il giudizio presupposto. È dunque irrilevante l’avvicendamento nella carica di amministratore durante il processo presupposto, perché la durata irragionevole va valutata con riferimento all’intero procedimento di cui l’ente è stato parte. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di equa riparazione e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    La durata irragionevole del processo può fondare il diritto all’equa riparazione anche in favore delle persone giuridiche, quando la violazione riguardi un giudizio di cui l’ente è stato parte.

  • art. 6 CEDU

    Il diritto a un processo equo e in tempi ragionevoli si estende anche alle persone giuridiche e giustifica il ristoro del pregiudizio da durata irragionevole.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o contraddittoria del provvedimento impugnato.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/decreto.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Sono invocati per denunciare violazioni dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, disponibilità delle prove e valutazione probatoria.

  • art. 2059 c.c.

    È richiamato in relazione al danno non patrimoniale da equa riparazione.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, anche le persone giuridiche possono lamentare un danno non patrimoniale, quale conseguenza normale del protrarsi del giudizio, pur non automatica né necessaria.
  • Il pregiudizio dell’ente non coincide biunivocamente con la sofferenza del singolo amministratore in carica: la persona giuridica è soggetto distinto e ha diritto a un autonomo ristoro per la violazione subita nel processo in cui è stata parte.
  • Ai fini dell’an debeatur dell’equa riparazione spettante a una società, è irrilevante che durante il giudizio presupposto vi sia stato un avvicendamento nella carica di amministratore o rappresentante; la durata da considerare è quella dell’intero processo di cui l’ente è stato parte.
  • Non può negarsi l’azione di equa riparazione all’ente per il solo fatto che l’amministratore che agisce oggi non coincida con quello che rappresentava la società nel giudizio presupposto, altrimenti il diritto dell’ente resterebbe in concreto non azionabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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