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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21097/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perdonò propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce cinque motivi principali: 1) mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari e carenza di specificità nella motivazione; 2) insufficienza dei gravi indizi riguardo al reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990: l'associazione sarebbe in via di formazione, rapporti sporadici del ricorrente, mancanza di prova di raddoppi di forniture e assenza dell'elemento psicologico dell'accordo, posto che l'adesione sarebbe stata estorta dal cosiddetto Direttorio; 3) mancanza di elementi per ritenere la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa, ovvero assenza di consapevolezza circa la destinazione dei proventi alla consorteria; 4) carenza di riscontri oggettivi per il reato ex art. 73 DPR 309/1990, essendo gli indizi fondati prevalentemente su intercettazioni (c.d. "droga parlata") e non chiarita la cadenza mensile delle forniture; 5) venuta meno delle esigenze cautelari per il tempo trascorso e per la cessazione del sistema di spaccio dopo gli arresti dei vertici e il rinvenimento di liste che indicherebbero un passaggio a un regime di imposizione del pizzo piuttosto che di fornitura in esclusiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati diversi motivi: il primo per carenza di specificità, il secondo e il quarto per mero riverbero delle censure già dedotte in sede di riesame senza confronto critico con la motivazione del Tribunale, il terzo per carenza di interesse (l'esclusione dell'aggravante non inciderebbe sull'an o sul quomodo della misura). Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto infondato l'argomento sul tempo trascorso: pur riconoscendo l'esistenza di due orientamenti giurisprudenziali sul ruolo del decorso del tempo, ha condiviso che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione, valorizzando elementi oggettivi e soggettivi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, presenza del nome del ricorrente in una lista di spacciatori, la sua disponibilità a garantire l'attività del sodalizio mentre era ai domiciliari, precedenti per spaccio e estorsione, assenza di occupazione, e un arresto precedente per 416-bis). Di conseguenza la misura cautelare in carcere è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 74

    Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i gravi indizi a carico del ricorrente fossero sufficienti, sulla base di dichiarazioni di collaboratori e riscontri intercettivi, per sostenere la partecipazione all'associazione.

  • DPR 309/1990, art. 73

    Norma sui delitti di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto che le intercettazioni e gli altri elementi fossero idonei a formare il giudizio di gravità indiziaria anche per i reati di cui all'art. 73.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati, presunzione che la Corte ha ritenuto applicabile e non superata dal mero decorso del tempo, salvo prova contraria fondata su elementi concreti.

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c

    Regola il pericolo di reiterazione. La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui non è richiesta l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata in relazione all'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione di cui all'art. 275, comma 3; la Corte segnala che il decorso del tempo deve essere considerato dal giudice quando significativo e non accompagnato da segnali di persistente pericolosità.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso; rilevante per la valutazione complessiva della personalità del ricorrente e del contesto di operatività del sodalizio, tenuto conto di un arresto precedente per tale reato.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre formulare censure specifiche e motivare puntualmente quali elementi della motivazione del giudice avrebbero portato a conclusioni diverse; le censure generiche sono spesso inammissibili.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. pesa fortemente: il mero decorso del tempo (tempo silente) non è di per sé idoneo a superarla, salvo l'emersione di elementi concreti che dimostrino la cessazione della pericolosità.
  • Il giudice valuta la sussistenza dei gravi indizi con riferimento a un quadro probatorio complessivo: dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni possono integrare un sufficiente corpus indiziario, soprattutto se vi sono riscontri e coerenze tra fonti diverse.
  • Le doglianze relative alla natura "parlata" delle intercettazioni vanno affrontate dimostrando l'insussistenza di riscontri o la contraddittorietà delle prove; senza tale critica puntuale, le intercettazioni consolidate da altri elementi restano persuasive.
  • L'esclusione di aggravanti o una diversa qualificazione giuridica del fatto non è necessariamente utile ai fini della revoca della misura cautelare, se tale esclusione non incide sull'an o sul quomodo della misura stessa.
  • Per ottenere la revoca della custodia cautelare invocando il tempo trascorso è necessario dimostrare fatti positivi e concreti (es. cessazione dell'attività, impossibilità di riprendere i contatti, reinserimento sociale), non limitarsi a rilevare eventi oggettivi che non incidono sulla prognosi di pericolosità.

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