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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19155/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una docente della scuola secondaria, immessa in ruolo dal 1 settembre 2011, aveva convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica chiedendo che il servizio da lei prestato dal 9 settembre 2001 presso istituti scolastici paritari fosse riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, sia per la ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 sia ai fini della procedura di mobilità prevista dall'art. 1, comma 108, della l. n. 107/2015. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Roma, in riforma, l'aveva respinta. Avverso tale decisione la docente aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in più profili; tuttavia, ricevuta la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ritualmente formulata dalla ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia è atto recettizio ma non richiede accettazione della controparte, e che non vi è luogo a provvedere sulle spese perché le amministrazioni intimate non si erano costituite. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione non opera in caso di estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato come base normativa della domanda di ricostruzione della carriera mediante riconoscimento del servizio pre-ruolo

  • art. 1, comma 108, l. n. 107/2015

    richiamato come base normativa della domanda di riconoscimento del servizio ai fini della mobilità

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma sul procedimento camerale non partecipato con proposta del relatore notificata alle parti

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso ritualmente proposta comporta l'estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia deve essere formulata nelle forme prescritte e sottoscritta dalla parte e dai difensori che autenticano la sottoscrizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicabile quando la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità

  • Cass. n. 34460/2019

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia in cassazione non richiede accettazione della controparte

  • Cass. n. 19560/2015

    richiamata per escludere il contributo unificato aggiuntivo in caso di estinzione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata e notificata alle parti costituite, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione ha natura recettizia ma non accettizia: è sufficiente che sia portata a conoscenza delle parti costituite nei modi prescritti.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, non si provvede sulle spese in assenza di costituzione delle controparti intimate.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità non si applica in caso di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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