Cassazione Civile, Ordinanza n. 19155/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una docente della scuola secondaria, immessa in ruolo dal 1 settembre 2011, aveva convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica chiedendo che il servizio da lei prestato dal 9 settembre 2001 presso istituti scolastici paritari fosse riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, sia per la ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 sia ai fini della procedura di mobilità prevista dall'art. 1, comma 108, della l. n. 107/2015. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Roma, in riforma, l'aveva respinta. Avverso tale decisione la docente aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in più profili; tuttavia, ricevuta la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ritualmente formulata dalla ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia è atto recettizio ma non richiede accettazione della controparte, e che non vi è luogo a provvedere sulle spese perché le amministrazioni intimate non si erano costituite. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione non opera in caso di estinzione del processo.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della domanda di ricostruzione della carriera mediante riconoscimento del servizio pre-ruolo
art. 1, comma 108, l. n. 107/2015
richiamato come base normativa della domanda di riconoscimento del servizio ai fini della mobilità
norma sul procedimento camerale non partecipato con proposta del relatore notificata alle parti
la rinuncia al ricorso ritualmente proposta comporta l'estinzione del giudizio di legittimità
la rinuncia deve essere formulata nelle forme prescritte e sottoscritta dalla parte e dai difensori che autenticano la sottoscrizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile quando la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità
Cass. n. 34460/2019
richiamata per il principio secondo cui la rinuncia in cassazione non richiede accettazione della controparte
Cass. n. 19560/2015
richiamata per escludere il contributo unificato aggiuntivo in caso di estinzione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata e notificata alle parti costituite, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione ha natura recettizia ma non accettizia: è sufficiente che sia portata a conoscenza delle parti costituite nei modi prescritti.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, non si provvede sulle spese in assenza di costituzione delle controparti intimate.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità non si applica in caso di estinzione del giudizio.
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