Cassazione Civile, Ordinanza n. 26343/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
L'ente della riscossione ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, in una controversia relativa alla regolarità della notificazione della cartella/atti esecutivi e alla dedotta decadenza dal potere impositivo. Con l'unico motivo, dedotto ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 e dell'art. 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR avesse reso una decisione totalmente priva o comunque apparente nella motivazione, limitandosi a confermare la pronuncia di primo grado senza spiegare perché la documentazione prodotta dall'agente della riscossione, inclusi gli avvisi di ricevimento attestanti il perfezionamento della notifica, fosse ritenuta non esaustiva o incompleta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che la CTR si era limitata ad affermazioni generiche sulla mancata esaustiva documentazione da parte dell'agente della riscossione, senza indicare le ragioni logiche e giuridiche della valutazione e senza consentire il controllo sull'iter argomentativo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR per la Campania - Salerno, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio dedotto per nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
La sua violazione è configurabile quando la sentenza sia priva del requisito minimo della motivazione.
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la decisione.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato per il requisito di motivazione della decisione.
Richiamato solo ai fini della tempestività del ricorso per la sospensione dei termini per emergenza Covid-19.
Richiamato solo ai fini della tempestività del ricorso per la sospensione dei termini per emergenza Covid-19.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione mancante o apparente quando il giudice di merito non indichi gli elementi posti a base del convincimento oppure li enunci senza un'effettiva disamina logica e giuridica, impedendo il controllo sulla decisione.
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il contenuto richiamato sia effettivamente riprodotto o autonomamente recepito in modo da consentire una verifica critica della compatibilità logico-giuridica della decisione.
- La sentenza di appello motivata per relationem alla decisione di primo grado è nulla quando la sua stringatezza non consenta di comprendere se il giudice abbia effettivamente esaminato i motivi di gravame, le difese e le prove, e non si sia limitato a una mera adesione formale alla decisione precedente.
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