Sentenza del 15/03/2021 n. 33 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2012; in appello la controversia si è concentrata sull'omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA per Euro 68.943,00 derivante dall'emissione di due documenti recanti la dicitura "pro-forma" dopo l'esecuzione di prestazioni di servizi presso il cliente. L'Ufficio riteneva tali documenti fatture soggette a registrazione e versamento IVA; la società sosteneva che le pro-forma sono prive di valore fiscale e non possono generare obblighi di liquidazione IVA, anche lamentando la mancanza del numero progressivo.
La decisione
la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, limitatamente al punto oggetto di appello, e ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento IVA per Euro 68.943,00. Ha ritenuto che i documenti, pur recando la dicitura "pro-forma", contenevano tutti i requisiti di legge (compreso l'addebito dell'imposta) e sono stati trattati dalle parti come fatture aventi rilevanza fiscale (registrazioni contabili e dichiarazioni delle imposte dirette). Ha inoltre seguito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il presupposto d'imposizione coincide con l'esecuzione materiale della prestazione, con conseguente obbligo di registrazione e versamento dell'IVA indipendentemente dall'incasso. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
se il documento contiene tutti i requisiti previsti dall'art. 21 (anche se recante la dicitura "pro-forma") assume rilevanza fiscale e determina l'obbligo di registrazione e versamento dell'IVA
co. 3 (richiamato nella motivazione)
interpretazione secondo la giurisprudenza recente: il presupposto d'imposizione IVA coincide con la materiale esecuzione della prestazione e determina l'esigibilità dell'imposta, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo
richiamato dalla ricorrente in tema di trattamento ai fini delle imposte dirette, ma non decisivo rispetto alla qualificazione ai fini IVA
base normativa richiamata per la compensazione delle spese di lite, motivata dalla complessità della normativa e dal recente mutamento di orientamento giurisprudenziale
Giurisprudenza: Cass. ord. n. 26650/2020 e n. 26319/2020
orientamento che precisa che il fatto generatore dell'IVA coincide con la materia esecuzione dell'operazione; superamento della precedente tesi che faceva riferimento al pagamento per l'individuazione dell'esigibilità
Massime di principio
- La dicitura "pro-forma" sul documento non è di per sé determinante: se il documento contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 21 DPR 633/1972 e l'IVA è espressamente addebitata, può essere considerato fiscalmente rilevante e soggetto a registrazione e versamento.
- Se entrambe le parti trattano contabilmente il documento come fattura (registrazioni contabili, deduzioni/ dichiarazioni nelle imposte dirette), ciò rafforza la qualificazione fiscale del documento come fattura e la conseguente obbligazione IVA.
- L'obbligo di fatturazione/registrazione e il momento di esigibilità dell'IVA possono sorgere al momento della materiale esecuzione della prestazione: il mancato incasso non esonera dall'obbligo di registrare e versare l'imposta.
- L'assenza di emissione di una successiva fattura definitiva, la mancata azione per il recupero del credito e l'assenza di documentazione che dimostri l'esistenza di un diverso accordo comportano un elevato rischio probatorio per il cedente che invoca la natura "pro-forma".
- Per minimizzare il rischio: conservare e poter esibire prova dell'emissione della fattura definitiva, degli eventuali storni o delle comunicazioni con il cliente; evitare di addebitare IVA su documenti chiaramente identificati come pro-forma quando non si vuole che producano effetti fiscali; se l'operazione non è ancora conclusa, non rilevarla come ricavo nei conti economici né come fattura da emettere senza adeguata documentazione.
- In caso di contenzioso, richiamare la normativa e la giurisprudenza più recente: le pronunce della Corte di Cassazione e la disciplina comunitaria possono influenzare l'interpretazione del momento impositivo e dell'esigibilità.
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