Sentenza del 15/03/2021 n. 38 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava avvisi di accertamento (anni 2013-2014) per maggiori imposte IRES/IRAP/IVA sostenendo: (1) inesistenza/invalidità dell'avviso per firma digitale notificata in formato cartaceo in violazione del CAD; (2) nullità per omessa o generica motivazione con richiamo per relationem al PVC; (3) nullità per mancato contraddittorio preventivo obbligatorio in materia di tributi armonizzati (IVA) scaturito da accessi/ispezioni; (4) nel merito contestava la qualificazione di fatture come operazioni oggettivamente inesistenti sostenendo l'effettiva esistenza delle operazioni, pagamenti con bonifico e regolare contabilizzazione; (5) contestava inoltre la contestazione relativa alla mancata dichiarazione di sopravvenienza attiva per il conferimento di ramo d'azienda (anno 2013), sostenendo la corretta applicazione del regime di neutralità fiscale ex art.176 TUIR e la continuità dei valori; (6) censurava infine l'applicazione delle sanzioni (calcolo e principio della sanzione unica aumentata).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della contribuente e ha annullato gli avvisi di accertamento. In motivazione la Corte ha: (a) rigettato le eccezioni preliminari della contribuente relative all'applicabilità del CAD agli atti firmati digitalmente ma notificati in formato cartaceo, richiamando la giurisprudenza della Cassazione che conferma l'applicabilità del CAD agli atti di accertamento anche per il periodo antecedente al 27/01/2018; (b) rilevato che l'Ufficio aveva errato a qualificare la fattispecie come "fatturazione oggettivamente inesistente" mentre dagli stessi elementi dell'Ufficio emergeva una fatturazione "soggettivamente inesistente" (le operazioni si erano effettivamente svolte, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura); (c) concluso che il contraddittorio preventivo esperito dall'Ufficio verteva su una fattispecie diversa e quindi era nullo, con conseguente nullità dell'avviso; (d) accertato invece, con l'esame dei documenti depositati (visure, bilancio finale di liquidazione 2013, perizia, registrazioni contabili), la corretta tenuta della continuità dei valori ai fini del conferimento ramo d'azienda e la legittima applicazione del regime di neutralità fiscale ex art.176 TUIR; (e) condannato l'Ufficio alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi, liquidando gli importi e disponendo la distrazione a favore del difensore della ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD)
art. 3-bis comma 4-ter; art. 2 commi 6 e 6-bis; art. 71
La Commissione ha ritenuto applicabile il CAD agli atti di accertamento firmati digitalmente ma notificati in formato cartaceo anche per il periodo antecedente al 27/01/2018, distinguendo tra fase di controllo (accessi/ispezioni) e fase di accertamento e richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito l'applicabilità della firma digitale agli atti impositivi.
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
L'art.12, co.7 impone l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo per le pretese derivanti da accessi/ispezioni in materia di tributi armonizzati (es. IVA). Se il contraddittorio verte su una diversa qualificazione dei fatti rispetto a quella poi portata in atto, quel contraddittorio è nullo.
Per l'applicazione del regime di neutralità fiscale al conferimento di ramo d'azienda è necessario il rispetto del principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e la corretta documentazione contabile; se la continuità è dimostrata l'operazione può essere neutrale.
La norma sulle sanzioni prevede l'applicazione di una sanzione unica corrispondente alla violazione più grave, eventualmente aumentata; la Commissione ha esaminato la corretta applicazione della regola ma ha annullato gli atti per i motivi indicati.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
sent. n. 1150/2021; ordinanza n. 9496/2020; Sezioni Unite n. 24823/2015
La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sull'applicabilità del CAD agli atti impositivi e sull'obbligatorietà del contraddittorio preventivo per gli accertamenti IVA derivanti da accessi/ispezioni; tali orientamenti sono stati richiamati dalla Commissione per sostenere la nullità del contraddittorio esperito sul profilo errato.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra fatturazione oggettivamente inesistente (operazione non realizzata) e soggettivamente inesistente (operazione realizzata ma tra soggetti diversi): la qualificazione incide su onere della prova, detraibilità IVA, e sulla corretta instaurazione del contraddittorio.
- Se l'accertamento IVA nasce da accessi o ispezioni, l'amministrazione è tenuta a esperire il contraddittorio preventivo ex art.12 L.212/2000; il contraddittorio è nullo se verte su una diversa fattispecie rispetto a quella portata in atto nell'avviso.
- Il CAD può trovare applicazione anche con atti digitalmente sottoscritti e poi notificati in formato cartaceo se si tratta di atti di accertamento; la giurisprudenza ha chiarito la portata della norma anche per il periodo anteriore alle modifiche del 2017.
- Per usufruire della neutralità fiscale ex art.176 TUIR in caso di conferimento di ramo d'azienda è necessario dimostrare la continuità dei valori tramite documentazione contabile (bilanci, perizie, scritture) e il rispetto delle formalità di deposito richieste dal Registro delle Imprese.
- In presenza di contestazioni su larga scala riguardanti schemi di società 'cartiere' o prestanome, l'Amministrazione deve fornire elementi specifici probatori; d'altra parte, il contribuente può efficacemente difendersi con prove documentali di pagamenti, registrazioni e bilanci.
- Le sanzioni amministrative devono essere calcolate secondo il principio della sanzione unica prevista dal D.lgs. 472/1997 (violazione più grave con eventuale aumento).
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