Sentenza del 15/03/2021 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Riclassificazione immobile - Società non operative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava che la società fosse 'non operativa' e che il valore dell'immobile vincolato dovesse essere computato tra i ricavi presunti ai sensi della normativa sulle società di comodo; veniva inoltre contestata la riclassificazione contabile dell'immobile (da immobilizzazione a rimanenza) e sollevata obiezione circa la mancata preventiva comunicazione in bilancio e l'effetto della concessione in comodato d'uso.
La decisione
Il giudice ha dato ragione al contribuente: la riclassificazione dell'immobile (acquistato e inizialmente classificato come immobilizzazione secondo OIC 16 e successivamente spostato tra le rimanenze secondo OIC 13) è stata ritenuta corretta e comporta l'esclusione del valore dell'immobile dal conteggio dei ricavi presunti ai fini del regime delle società di comodo. Non è richiesta una preventiva comunicazione in bilancio nemmeno quando l'immobile è concesso in comodato d'uso. Il vincolo parziale e la destinazione specifica dell'immobile, insieme alla documentazione prodotta, hanno consentito al contribuente di superare la presunzione semplice dell'Agenzia nonostante la mancata cessione nel breve periodo.
Norme richiamate
OIC 16 (Immobili, impianti e macchinari)
Ha giustificato la classificazione iniziale dell'immobile come immobilizzazione; il corretto riferimento ai principi contabili è stato valutato ai fini della natura contabile dell'elemento patrimoniale.
OIC 13 (Rimanenze)
La riclassificazione in rimanenze è corretta quando l'immobile è destinato alla vendita o costituisce oggetto dell'attività caratteristica; in tal caso il valore non concorre ai ricavi presunti delle società non operative.
Normativa sul regime delle 'società non operative' (società di comodo)
Il regime prevede una presunzione semplice di ricavi presunti basata sul patrimonio, ma tale presunzione può essere superata da prova contraria che dimostri la reale destinazione e la corretta classificazione contabile dell'immobile; la concessione in comodato d'uso non impedisce l'esclusione se sussistono elementi che giustificano la riclassificazione.
Massime di principio
- La corretta applicazione dei principi contabili (OIC) e la documentata riclassificazione contabile possono incidere sul calcolo dei ricavi presunti per le società non operative e legittimare l'esclusione del valore dell'immobile.
- La presunzione dell'Amministrazione finanziaria è semplice e può essere efficacemente superata mediante documentazione oggettiva (vincoli urbanistici, destinazione d'uso, atti di comodato, piani di vendita, prove di attività svolte per la cessione).
- La concessione in comodato d'uso non impone di per sé l'obbligo di una preventiva comunicazione in bilancio ai fini del regime delle società di comodo; conta la sostanza e la destinazione effettiva dell'immobile.
- Un vincolo parziale o una destinazione specifica dell'immobile possono giustificare il cambio di destinazione societaria e la riclassificazione, anche se la cessione non avviene nel breve periodo, purché siano forniti elementi concreti che dimostrino l'intenzione e le condizioni per la vendita o l'utilizzo caratteristico.
- In situazioni analoghe è consigliabile conservare e produrre documentazione completa: classificazioni contabili coerenti, atti e vincoli, corrispondenza e offerte di vendita, piani aziendali e ogni elemento che dimostri la realtà economica dell'operazione per contrastare la presunzione fiscale.
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