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Sentenza

Sentenza del 15/03/2021 n. 28 - Comm. Trib. II grado di Trento

Imposta Municipale Propria sugli Immobili (IMU) - Anno d'imposta 2012 - Esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche - Vantaggio fiscale per gli istituti scolastici paritari se gli utenti versano un corrispettivo non solo di importo "simbolico" ma anche "tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di richiesta IMU per il 2012 da parte di un istituto paritario che sosteneva la esenzione per immobili destinati esclusivamente ad attività didattiche con modalità non commerciali. La questione centrale era la qualificazione del corrispettivo pagato dagli utenti: se considerato "simbolico" (o comunque tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio) l'attività resta non commerciale e compete l'esenzione. Con l'entrata in vigore della lett. c) comma 3 art. 4 del d.m. n. 200/2012 il legislatore ha chiarito che il corrispettivo è non commerciale quando non è solo simbolico ma anche "tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso". Il giudice ha valutato la relazione tra il corrispettivo percepito e il costo effettivo, ritenendo che una retta annua di circa 1.400 euro, pur non simbolica in senso assoluto, rappresenti circa un quinto del costo e quindi una frazione più vicina a un valore simbolico che al costo effettivo del servizio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto: il giudice ha ritenuto che, alla luce del d.m. n. 200/2012, la retta di circa 1.400 euro annui costituisca una frazione del costo effettivo (circa un quinto) e possa essere considerata "simbolica" in termini relativi, sicché l'attività didattica dell'istituto paritario va qualificata come svolta con modalità non commerciali e gli immobili risultano esenti dall'IMU per l'anno 2012. Ne consegue l'annullamento della pretesa impositiva (o il riconoscimento dell'esenzione) per il periodo impugnato.

Norme richiamate

  • d.m. n. 200 del 2012 (art. 4, comma 3, lett. c)

    "l'attività didattica ... si ritiene effettuata con modalità non commerciali quando gli utenti versano un 'corrispettivo' non solo di importo 'simbolico' ma anche 'tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso'"

    La norma chiarisce che il criterio del corrispettivo "simbolico" va interpretato in senso relativo: non è necessario che il prezzo sia nullo o meramente apparente, basta che costituisca solo una frazione del costo effettivo, valutata anche rispetto alla mancanza di rapporto diretto con il costo del servizio.

  • art. 13 d.l. n. 201 del 2011

    Rilevante per il quadro normativo IMU e per le disposizioni transitorie/di coordinamento relative all'imposizione municipale introdotta dalla riforma; utilizzata come riferimento normativa nel contesto della controversia.

  • art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011

    Norma di coordinamento sulla materia tributaria relativa agli immobili e ai tributi locali che costituisce cornice normativa di riferimento per l'interpretazione dell'esenzione IMU.

  • art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato come riferimento normativo storico sulle esenzioni immobiliari per enti non commerciali; interpretato in combinato con le successive modifiche normative per stabilire i presupposti dell'esenzione.

Massime di principio

  • Il concetto di "corrispettivo simbolico" va valutato in termini relativi: non è richiesta l'assenza totale di contributo economico, ma che il corrispettivo rappresenti solo una frazione significativa inferiore al costo effettivo del servizio.
  • Per stabilire se un corrispettivo è "simbolico" occorre confrontare la retta/contributo con il costo complessivo del servizio; rapporti di ordine del 20% possono essere considerati compatibili con la non commercialità.
  • Deve essere valutata anche l'assenza di relazione diretta tra importo percepito e costo del servizio (es. tariffe non parametrate al costo reale), elemento che rafforza la qualificazione non commerciale.
  • La documentazione dei costi e dei criteri di determinazione delle rette è fondamentale: enti che vogliono ottenere l'esenzione devono poter dimostrare che i corrispettivi coprono soltanto una frazione dei costi.
  • Le amministrazioni comunali possono contestare l'esenzione basandosi su analisi economiche; tuttavia la giurisprudenza ammette una valutazione comparativa e proporzionale, non l'applicazione di soglie assolute.
  • Per casi analoghi è importante verificare la normativa vigente nell'anno d'imposta, poiché modifiche regolamentari (come il d.m. 200/2012) possono alterare la portata dell'esenzione.

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