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Sentenza

Sentenza del 15/03/2021 n. 35 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva notificato avvisi di accertamento per le annualità 2013 e 2014 contestando un'operazione qualificata come "leveraged cash out" e, quindi, abuso del diritto: si censuravano cessioni di azioni effettuate dal contribuente verso la Holding, con meccanismi (rivalutazione delle partecipazioni e acquisto di azioni proprie) che avrebbero trasformato presunti dividendi in plusvalenze soggette a imposta sostitutiva ridotta (4%), ottenendo così un risparmio d'imposta. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione il 49,72% delle somme affluite al socio per complessivi circa Euro 22.815.006,50 (al netto dell'imposta sostitutiva). Era stata inoltre contestata, per il 2013, la mancata applicazione di un criterio uniforme nella valutazione di un immobile a Cortina (questo capo era però stato annullato in primo grado e non impugnato dall'Ufficio).

La decisione

La Commissione Regionale ha ritenuto fondato l'appello del contribuente: ha annullato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi al 2013 e 2014 impugnati (accogliendo l'appello) perché le operazioni contestate (rivalutazione partecipazioni, acquisto di azioni proprie e successive cessioni) non sono state dimostrate dall'Ufficio come artificiose e, anzi, risultano previste e contemplate dalla legge e da prassi, oltre a essere supportate da ragioni economiche/organizzative documentate. La questione relativa all'immobile di Cortina è definitivamente passata in giudicato a favore del contribuente. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, Legge n. 212/2000

    La mera opzione per un regime fiscale meno oneroso previsto dalla legge non costituisce di per sé abuso del diritto; l'Ufficio deve provare che l'operazione è priva di valide ragioni economiche/organizzative e posta in essere principalmente per ottenere un indebito risparmio d'imposta

  • art. 5, Legge n. 448/2001

    previsione della rivalutazione delle partecipazioni con imposta sostitutiva del 4%

    La rivalutazione disciplinata dall'art.5 consente il pagamento di un'imposta sostitutiva (4%) e può legittimamente ridurre la tassazione sulle successive cessioni: non è automaticamente elusiva anche se effettuata in prossimità della cessione

  • art. 2357 c.c. (e modifiche successive, comp. art.2357-ter)

    L'acquisto di azioni proprie è un negozio civilistico ordinario e non anomalo: la disciplina societaria legittima tali operazioni se effettuate secondo le norme

  • artt. 67, 68 e 87 TUIR

    Norme richiamate in ordine al trattamento fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate e dell'esenzione di plusvalenze societarie; utili per valutare l'effetto fiscale delle operazioni

  • Risoluzione Agenzia Entrate 93/E/2016 e 97/E/2017

    Documenti di prassi che indicano come la mera cessione successiva a una rivalutazione non debba essere considerata automaticamente abuso del diritto; la scelta del contribuente tra regimi opzionali è legittima

  • Parere Comitato Consultivo Antielusive n.16/2003

    Ha ritenuto non elusive operazioni analoghe (rivalutazione, scissione, cessione) se sorrette da ragioni economiche e organizzative

  • Giurisprudenza citata (es. Cass. civ. 14/01/2015 n.439; Ord. SS.UU. Sez. V n.7359/2020)

    Confermano che il contribuente può scegliere l'opzione fiscalmente più favorevole prevista dall'ordinamento e che la presenza di documentazione e ragioni economiche è decisiva per escludere l'abuso

Massime di principio

  • La sola coincidenza temporale fra rivalutazione di partecipazioni e successiva cessione non è sufficiente per configurare abuso del diritto: è necessario valutare la presenza o meno di valide ragioni economiche o organizzative.
  • L'utilizzo di strumenti espressamente previsti dalla legge (rivalutazione con imposta sostitutiva, acquisto di azioni proprie) non è di per sé elusivo; l'Agenzia deve provare che l'operazione è priva di substance economica e realizzata esclusivamente per ottenere un indebito vantaggio fiscale.
  • Il quarto comma dell'art.10-bis riconosce la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali offerti dalla legge; tale scelta non può essere sanzionata come abuso senza prova contraria specifica.
  • Per difendersi da contestazioni in casi simili il contribuente dovrebbe documentare le ragioni economiche/organizzative (verbali assembleari, business plan, trattative, cause reali dell'operazione, flussi finanziari), mentre l'amministrazione finanziaria deve motivare e provare l'assenza di tali ragioni.
  • In situazioni borderline occorre verificare elementi oggettivi di artificiosità: simulazione, circuiti di rimborsi fittizi, mancanza di reale trasferimento di valore, o operazioni sproporzionate rispetto alla struttura economica.
  • La giurisprudenza e la prassi amministrativa sono orientate a non considerare automaticamente elusiva una pianificazione che sfrutta opzioni legittime; tuttavia, operazioni complesse e interposte (es. uso di leveraggi, prestiti intra-group finalizzati al rientro di liquidità) richiedono attenzione e prove documentali.

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