Cassazione Civile, Ordinanza n. 01414/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione aveva rideterminato la base imponibile di un contribuente per gli anni d'imposta 2007 e 2008, recuperando maggiore IRPEF e irrogando sanzioni. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, aveva ridotto il reddito accertato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nelle more il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, deducendo di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione bis) prevista dal d.l. n. 148/2017, con pagamento integrale del dovuto; ha prodotto la comunicazione dell'importo dovuto e la prova dell'integrale pagamento, notificando istanza e documenti all'Agenzia, che non ha mosso contestazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, ritenendo che l'adesione alla definizione agevolata del carico, con integrale pagamento, integri un'ipotesi di estinzione del processo disposta per legge, riconducibile all'art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, affermando che il costo del processo resta assorbito dalla definizione agevolata. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando comunque che tale disposizione non si applica all'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
norma posta a base dell'accertamento con rideterminazione della base imponibile e recupero di maggiore IRPEF.
richiamato come base normativa della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione bis), cui il contribuente ha aderito pagando integralmente il dovuto.
le ipotesi di definizione agevolata con effetti estintivi del giudizio vengono ricondotte ai "casi di estinzione del processo disposta per legge" contemplati dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, osservando anche che la disposizione non si applica comunque alla ricorrente Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- L'adesione del debitore resistente a una definizione agevolata del carico affidato alla riscossione, con integrale pagamento delle somme dovute, può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione per cessata materia del contendere, quale ipotesi di estinzione del processo disposta per legge.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio in Cassazione non è decisiva la sola allegazione dell'adesione alla procedura agevolata, ma è necessario che il fatto estintivo risulti documentato e sia portato a conoscenza della controparte senza contestazioni rilevanti.
- Quando la definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, non deve provvedersi sulle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto nei confronti dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
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