Cassazione Penale, Sentenza n. 30353/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, di detenzione domiciliare per motivi di salute in relazione a pena definitiva di 14 anni e 6 mesi. La difesa denunciava cardiopatia ipertensiva ischemica con pacemaker, artrite reumatoide, grave depressione e due accessi urgenti al pronto soccorso a distanza di un mese, sostenendo che tali condizioni e il rischio di riacutizzazione rendono incompatibile il regime detentivo e richiedono cure non adeguatamente assicurabili in carcere. Veniva altresì contestata la valutazione dei legami con circuiti criminali e richiesto che il Tribunale disponesse perizia medica obbligatoria.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di censura e ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, sulla base della documentazione sanitaria aggiornata e del costante monitoraggio sanitario, ha concluso per la compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo. Il provvedimento ha valorizzato la possibilità di accertamenti e trattamenti in ambito penitenziario (anche tramite accessi ex art. 11 Ord. pen.), la presenza di terapie praticabili in regime intramurario, gli episodi di opposizione della detenuta alle cure e i profili di pericolosità sociale. È stato inoltre affermato il potere discrezionale del giudice di merito nel non disporre perizia quando la documentazione è esaustiva. Rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Articolo invocato dalla ricorrente per censurare motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistere il vizio dedotto rispetto alla motivazione del giudice di merito
art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen.
Norma sul differimento facoltativo per grave infermità fisica: richiede stato di "grave infermità" che ponga in pericolo la vita o richieda trattamenti difficilmente attuabili in carcere; va bilanciata con esigenze di sicurezza
art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.
Prevede la detenzione domiciliare per motivi di salute e ne mutua i presupposti dal differimento; il giudice può preferire la detenzione domiciliare al rinvio dell'esecuzione quando, nel bilanciamento, si ritenga necessario contenere la pericolosità
art. 146, primo comma, n. 3), cod. pen.
Richiamato quale riferimento al differimento obbligatorio (per malattie particolarmente gravi o fasi terminali): la giurisprudenza assume criteri rigorosi per l'obbligatorietà del rinvio
Consente il ricorso a strutture sanitarie esterne per cure non disponibili in istituto; la Corte ha ritenuto che l'accesso a tali strutture è un presidio utile nel bilanciamento sulla compatibilità delle cure
art. 27, comma 3 Cost.
Richiama il principio che la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità; va però bilanciato con il principio di eseguibilità della pena e con la sicurezza
art. 32 Cost.
Tutela del diritto alla salute del condannato: rilevante nella valutazione ma non automaticamente prevalente rispetto alle esigenze di difesa sociale; richiede valutazione comparativa delle cure disponibili
art. 3 CEDU
Divieto di trattamenti inumani o degradanti: la valutazione della compatibilità del regime detentivo con lo stato di salute deve considerare anche questo parametro, ma il requisito è rigoroso
art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.
Riferimento in tema di perizia cautelare: la Corte richiama che la nomina di perito è mezzo discrezionale e dovuta solo quando gli elementi acquisiti non siano già esaustivi
Massime di principio
- Il differimento obbligatorio (art.146 c.p.) richiede condizioni patologiche particolarmente gravi o terminali; il differimento facoltativo/detenzione domiciliare (art.147 c.p. e art.47-ter Ord. pen.) richiede invece una "grave infermità" che ponga in pericolo la vita o sia incompatibile con la possibilità di cure adeguate in carcere.
- Non è sufficiente una patologia che peggiori la qualità di vita: occorre dimostrare che le cure e i trattamenti necessari non possono essere effettivamente assicurati in regime detentivo o che la pena in carcere contrasti con il senso di umanità per gravità eccezionale.
- La disponibilità di presidi sanitari esterni (art.11 Ord. pen.) e la possibilità di ricoveri/visite esterne sono elementi che il giudice può considerare nella valutazione della compatibilità delle cure, e possono rendere meno probabile il differimento o la detenzione domiciliare.
- La nomina di una perizia è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: il giudice non è obbligato a disporla se la documentazione medica acquisita è ritenuta esaustiva e congruamente motivata.
- Il comportamento del detenuto verso le cure (es. opposizione alle terapie) può influire negativamente sulla valutazione della richiesta di differimento/domiciliare.
- I profili di pericolosità sociale e i collegamenti con attività criminali vanno bilanciati con il diritto alla salute; in presenza di pericolosità attuale il giudice può ritenere prevalente l'esigenza di custodia, anche mediante detenzione domiciliare quando appropriato.
- Per avere possibilità di successo in casi analoghi, la difesa deve fornire documentazione clinica aggiornata e dettagliata che dimostri: a) rischio concreto di vita o danni gravi; b) impossibilità concreta di assicurare cure equivalenti o sostanzialmente migliori in regime detentivo; c) prova che le cure offerte in libertà sarebbero significativamente diverse e più efficaci.
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