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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14314/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utente/cliente)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova che aveva confermato la decisione del Giudice di Pace di Genova. Dai motivi riportati emerge una controversia concernente il rapporto di somministrazione/fornitura idrica e, in particolare, l’applicazione della disciplina normativa di settore (normativa europea sulle acque reflue, legge regionale, d.lgs. n. 152/2006 e D.M. n. 102/2009) nonché profili di adempimento/inadempimento, pagamento di somme e onere probatorio. I motivi dedotti sono sei: violazione di norme processuali sulla trattazione della causa davanti al giudice di pace e sulla fase decisoria; violazione di norme e direttive in materia ambientale e di servizio idrico; violazione dei canoni di correttezza, buona fede, adempimento e disciplina della somministrazione; violazione delle regole sulla prova e sulla motivazione; omessa pronuncia su una questione e violazione delle norme sul rapporto contrattuale; omesso esame di documenti e ulteriore violazione della disciplina regionale e statale di settore. Tuttavia, prima della decisione nel merito, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso nella memoria illustrativa.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dalla società ricorrente nella memoria illustrativa e, conseguentemente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa in favore dell’intimata che non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione/omesso esame.

  • art. 320 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 183 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • Direttiva 91/271/CEE

    richiamata come disciplina sovranazionale in tema di trattamento delle acque reflue, invocata dalla ricorrente.

  • L. reg. n. 29/2007

    richiamata dalla ricorrente come disciplina regionale applicabile alla controversia.

  • d.lgs. n. 152/2006

    artt. 74, 101, 105, 141, 147, 149, 154, 155

    richiamato quale corpus normativo rilevante in materia ambientale e di servizio idrico.

  • D.M. 30 settembre 2009, n. 102

    richiamato dalla ricorrente quale fonte secondaria rilevante per la disciplina di settore.

  • artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559, 2033 c.c.

    invocati dalla ricorrente a sostegno di censure su correttezza, adempimento, integrazione/interpretazione del contratto, risoluzione, somministrazione e ripetizione dell’indebito.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla decisione del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova.

  • art. 391 c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione a seguito della rinuncia al ricorso.

  • art. 391, secondo comma, c.p.c.

    è applicato per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente.

  • art. 8-sexies d.l. n. 208/2008

    richiamato dalla ricorrente nella censura n. 6, in collegamento con la disciplina regionale e del servizio idrico.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte che ha rinunciato, in favore della parte costituita e vittoriosa.
  • Se una parte intimata non svolge attività difensiva in cassazione, non può essere pronunciata in suo favore alcuna condanna alle spese.
  • Quando interviene rinuncia al ricorso, la Corte non esamina il merito delle censure né può formare alcun principio decisorio sulla controversia sostanziale sottostante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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