Cassazione Penale, Sentenza n. 5427/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Castrovillari del 19/10/2020 con cui, investito della richiesta di decreto penale per la contravvenzione di guida senza patente (art. 116, comma 15, D.L.vo 285/92) nei confronti di soggetto con presunta recidiva nel biennio, il GIP aveva ritenuto non corretta la determinazione della pena (non prevista la pena detentiva per la fattispecie come imputata) e aveva disposto la restituzione degli atti alla Procura. Il Procuratore eccepiva che la fattispecie con recidiva nel biennio sarebbe sopravvissuta alla depenalizzazione e prevederebbe l'arresto fino a un anno; deduceva l'erroneità e la contrarietà a legge dell'ordinanza, nonché un'ipotesi di abnormità funzionale e il rischio di stallo procedimentale e di atti nulli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che il GIP abbia esercitato il potere discrezionale previsto dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., che consente al giudice di non accogliere la richiesta di decreto penale e di restituire gli atti al pubblico ministero. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità (anche Sezioni Unite) e della Corte Costituzionale per affermare che tale restituzione non costituisce abnormità, non determina stallo processuale e non vincola il PM, che può rinnovare la richiesta, promuovere l'azione con altro rito o chiedere il rinvio a giudizio. In aggiunta la Corte ha rilevato un profilo di inammissibilità: dall'ordinanza del Tribunale pare emergere che la recidiva biennale non sia stata adeguatamente contestata o documentata (mancanza di provvedimento definitivo che attesti la sanzione amministrativa nel biennio), per cui l'imputazione non risultava riconducibile alla fattispecie che sopravvive alla depenalizzazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 116 comma 15 Codice della Strada (D.L.vo 285/92)
La fattispecie contestata riguarda la guida senza patente con recidiva nel biennio; la sua qualificazione e la pena applicabile dipendono dall'accertamento della recidiva e dall'eventuale disciplina post-depenalizzazione
art. 459 comma 3 cod. proc. pen.
Consente al GIP, investito della richiesta di decreto penale di condanna, di non accoglierla e di restituire gli atti al pubblico ministero; esercizio discrezionale la cui adozione non è di per sé abnorme
Riferimento normativo alla sentenza di proscioglimento nel caso in cui il fatto non sia più previsto come reato; citato in relazione alle opzioni alternativamente percorribili dal GIP
Richiamato in riferimento alla possibilità, dopo restituzione degli atti, che il PM valuti l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; la Corte ha già affrontato questa ipotesi nelle Sezioni Unite
D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 8 (dep) - disciplina sulla depenalizzazione
La depenalizzazione ha modificato la punibilità di alcune condotte; occorre verificare se l'ipotesi contestata sia sopravvissuta alla depenalizzazione e se sussista la recidiva nel biennio per applicare la sanzione penale
Corte Cost. n. 447 del 26/09/1990
La restituzione degli atti al PM non comporta effetti vincolanti né limita i poteri del PM, che può reiterare la richiesta o esercitare l'azione in altra forma
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U. Ksouri e altre citate)
Pregressa giurisprudenza ha escluso l'abnormità del rigetto/restituzione degli atti da parte del GIP e ha confermato che il rigetto per valutazioni sulla pena rientra nella discrezionalità non sindacabile in Cassazione salvo abnormità effettiva
Massime di principio
- Il GIP ha il potere discrezionale, ai sensi dell'art. 459 comma 3 c.p.p., di non accogliere la richiesta di decreto penale e di restituire gli atti al PM: tale scelta non è di per sé impugnabile in Cassazione salvo che sia dimostrabilmente abnorme
- La Cassazione sindaca il rigetto del decreto penale solo in presenza di abnormità funzionale o macroscopica discrepanza rispetto ai parametri normativi, non per semplici divergenze di valutazione sulla pena o sull'opportunità
- La restituzione degli atti non crea uno stallo giuridico né rende automaticamente nulli gli atti successivi del PM: il pubblico ministero può rinnovare la richiesta, promuovere l'azione con altro rito o procedere diversamente
- Per configurare la recidiva nel biennio (ai fini della qualificazione penale) è necessario che la violazione precedente sia stata definitivamente accertata entro il biennio mediante provvedimento non più soggetto a impugnazione; la mera contestazione o precedente violazione non sufficiente
- Nei casi di depenalizzazione occorre verificare attentamente la sussistenza della fattispecie che sia sopravvissuta alla riforma e la sussistenza dei presupposti aggravanti (es. recidiva) prima di configurare pena detentiva o di sostenere l'illegittimità di un rigetto del decreto penale
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