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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43103/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: (1) censura sulla qualificazione di "mafiosa" dell'attività dell'indagato e sulla sussistenza degli elementi per configurare concorso esterno/partecipazione a associazione di tipo mafioso (vizio di motivazione), con particolare rilievo sul mancato conseguimento di vantaggi economici e di posizione dominante dall'impresa dell'indagato; (2) censura sulla mancanza di motivazione circa le esigenze cautelari, rilevando la chiusura dell'attività nel 2021 e il trasferimento in Piemonte, e sostenendo che fatti come il tentato omicidio del 2023 fossero estranei al contesto associativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente mira a un riesame nel merito delle valutazioni di merito (controllo non consentito in sede di legittimità) e le valutazioni del Tribunale sul collegamento economico tra l'impresa dell'indagato e il clan (procacciamento clienti, determinazione del prezzo, provvigioni, vantaggio economico e imposizione sul mercato) risultano adeguatamente motivate e conformi alla giurisprudenza. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: il Tribunale aveva motivato la sussistenza delle esigenze cautelari non solo sulla presunzione connessa al titolo di reato (artt. 110, 416 bis c.p.) ma anche su fatti gravi e recenti (conversazioni del 2022 su disponibilità di armi e il tentato omicidio del giugno 2023), per cui il trasferimento in Piemonte e la chiusura dell'attività nel 2021 non escludevano il pericolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110, 416 cod. pen.

    artt. 110 e 416 cod. pen.

    La Corte rileva che la riqualificazione del capo 1 nella fattispecie di concorso previsto dagli artt. 110 e 416 c.p. è compatibile e che la sussistenza dei gravi indizi è stata adeguatamente motivata; inoltre sottolinea la presunzione correlata al titolo di reato nell'ambito delle esigenze cautelari

  • artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967

    artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967

    Norme originariamente richiamate nel capo di imputazione; la Corte non entra nel merito delle qualificazioni fattuali alternative quando il ricorso mira a un riesame probatorio non consentito

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la comparazione dei motivi di ricorso ai soli termini indicati: la Corte ricorda i limiti di trattazione del ricorso per cassazione e rigetta le censure che richiedono un sindacato di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, applicata dalla Corte in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede il "merito" delle valutazioni probatorie e di affidabilità degli indizi compiute dal GIP o dal tribunale del riesame: i motivi che chiedono un riesame degli elementi di fatto sono inammissibili.
  • Per configurare concorso esterno o partecipazione a organizzazione di tipo mafioso rileva non solo l'intestazione formale di un'impresa, ma l'effettiva messa a disposizione dell'attività economica al clan: procacciamento clienti, determinazione di prezzi, riconoscimento di provvigioni e ottenimento di vantaggi economici e di posizionamento sul mercato sono elementi idonei a integrare l'accusa.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari conta sia la presunzione connessa al titolo di reato (reati di tipo mafioso) sia la sussistenza di fatti concreti, gravi e recenti che dimostrino pericolosità (es. conversazioni su armi, episodi di violenza recente).
  • Il trasferimento di residenza o la cessazione formale dell'attività non escludono automaticamente le esigenze cautelari se esistono indizi di continuazione o recenti fatti di violenza riconducibili all'indagato.
  • Per resistere efficacemente a una misura cautelare in casi simili, è necessario fornire elementi specifici e documentati che contrastino le inferenze del giudice (es. prova che non vi siano rapporti economici reali con il clan, assenza di vantaggi economici, testimonianze/documenti che giustifichino la cessazione reale e duratura dell'attività e l'assenza di pericolosità).
  • Le contestazioni meramente assertive o generiche sulla motivazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili: le impugnazioni devono evidenziare vizi di diritto, illogicità manifeste o travisamento probatorio specifico.

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