Cassazione Penale, Sentenza n. 06836/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso veniva proposto contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il riesame presentato da Onorato avverso il decreto del PM che disponeva il sequestro probatorio delle caselle di posta elettronica di dirigenti e dipendenti della CIN spa (nonché di Moby s.p.a. e Toremar s.p.a.). Il Tribunale aveva ritenuto Onorato incompatibile a rappresentare processualmente la società essendo a sua volta iscritto nel registro degli indagati per fatti di corruzione indicati come delitti presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, e aveva ritenuto che tale conflitto impedisse a Onorato di impugnare per conto dell'ente. Onorato contestava la legittimità di questa valutazione, sostenendo che dagli atti non emergevano condotte a lui imputabili nell'interesse della CIN spa né un collegamento certo tra le accuse e la società, e che pertanto non sussistevano i presupposti per applicare l'art. 39 del d.lgs. n. 231/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto del PM del 22/07/2025 che aveva disposto il sequestro probatorio, ordinando l'immediata restituzione del materiale sequestrato e vietando il trattenimento di copie dei dati informatici. La Corte ha rilevato l'insufficienza e la formalità della contestazione a carico di Onorato, l'indeterminatezza della notizia di reato e la mancanza di elementi che dimostrassero che le condotte attribuite all'indagato fossero poste in essere nell'interesse della CIN spa; ha inoltre richiamato precedenti statuizioni con cui lo stesso sequestro era stato già annullato con riferimento ad altri indagati, con conseguente venir meno del titolo cautelare anche rispetto alla società. La cancelleria è stata incaricata di comunicare immediatamente la decisione al Procuratore Generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
Norme richiamate
artt. 110, 81, 318, 321 c.p.
Gli articoli citati sono richiamati come i reati (tra cui fattispecie di corruzione) indicati quali delitti presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente: la Corte rileva però che dagli atti non emerge in modo concreto il collegamento tra le condotte contestate all'indagato e l'interesse o vantaggio della società.
decreto legislativo n. 231 del 2001
artt. 25 e 21 d.lgs. n. 231/2001
Gli articoli richiamati sono invocati per qualificare i reati posti come presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente (ossia delitti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente); la Corte osserva che la ricostruzione accusatoria non dimostra sufficientemente tale collegamento.
decreto legislativo n. 231 del 2001
art. 39 d.lgs. n. 231/2001
L'art. 39 è stato richiamato dal Tribunale per giustificare l'incompatibilità del legale rappresentante a rappresentare l'ente in giudizio dovendo egli, essendo indagato, conferire mandato specifico al difensore. La Cassazione ritiene che il requisito dell'incompatibilità non fosse fondato sui fatti emersi negli atti, atteso che non vi era prova di condotte poste in essere nell'interesse dell'ente.
L'art. 626 c.p.p. è richiamato per la comunicazione alla Procura Generale in sede; la Corte ordina l'inoltro della decisione alla procura generale per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- La mera iscrizione della figura apicale nel registro degli indagati non determina automaticamente l'incompatibilità a rappresentare l'ente: è necessario che dagli atti emerga un concreto e specifico collegamento tra le condotte contestate e l'interesse o vantaggio dell'ente.
- I provvedimenti cautelari (sequestri probatori su caselle di posta elettronica e dati informatici) possono essere annullati se la notizia di reato è indeterminata o la motivazione del fumus è insufficiente o puramente formale.
- Se vengono annullati i provvedimenti a carico dei soggetti ritenuti direttamente responsabili delle condotte corruttive, ciò può determinare il venir meno del titolo cautelare anche nei confronti dell'ente collegato.
- Il giudice deve motivare con chiarezza e coerenza la decisione di impedire al legale rappresentante di agire per conto dell'ente: l'incompatibilità richiede una valutazione fattuale non generica.
- In presenza di sequestri informatici, la restituzione immediata e la proibizione di trattenere copie dei dati possono essere disposte quando il titolo cautelare venga annullato per vizi sostanziali nella notizia di reato o nella motivazione.
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