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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06804/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di prevenzione che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Trapani: (1) contestano la confisca patrimoniale ritenendo violato il principio di correlazione temporale tra la pericolosità sociale e l'ablazione dei beni, nonché l'eccessivo utilizzo delle dichiarazioni di G. Grigoli (rese in fase di indagini preliminari) senza valutare il mutato contenuto delle sue dichiarazioni nel giudizio di prevenzione; sostengono che ciò imponga lo spostamento temporale dell'inizio della pericolosità e la revoca della confisca. (2) la sposina Accardo censura la ricostruzione dei propri redditi e degli esborsi per l'acquisto di immobili nel 2015, denunciando una valutazione errata della dilazione dei pagamenti e l'assenza di sproporzione tra fonti e impieghi.

La decisione

La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi come infondati. Ha ritenuto la motivazione del decreto di merito completa e coerente: le dichiarazioni del collaboratore Cimarosa e le propalazioni di G. Grigoli, nonché intercettazioni e documentazione investigativa, costituiscono un quadro probatorio idoneo a dimostrare la pericolosità del Clemente, con manifestazione di essa a partire dal 2001. La Corte ha ribadito l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al giudizio penale, potendo il giudice di prevenzione valorizzare elementi anche di minore efficacia rispetto al processo penale, purché adeguatamente motivati; se vi è una condanna definitiva questa può essere assunta come fatto. Quanto all'acquisto immobiliare della Accardo, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di merito abbia correttamente valutato la sproporzione tra redditi e spese, l'inquinamento del patrimonio aziendale e l'effettiva disponibilità dei beni, non emergendo omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive tali da giustificare la riforma in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    art. 10, art. 24, art. 27, art. 4 (lett. a))

    Il codice antimafia autorizza il giudice di prevenzione a utilizzare elementi probatori anche diversi dall'accertamento penale; la condanna definitiva può essere assunta come fatto e gli indizi presi in sede penale possono essere rivalutati nella specifica ottica della pericolosità sociale

  • codice penale

    La condanna per associazione mafiosa è elemento rilevante e, se passata in giudicato, assume funzione storica/fattuale ai fini della valutazione della pericolosità nel procedimento di prevenzione

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) e c); art. 125, comma 3; artt. 192 e 546; art. 173 disp. att.

    Limiti e modalità del ricorso per cassazione: sono deducibili violazioni di legge e vizi di motivazione (inesistenza o apparente motivazione) nei termini indicati; la Corte di Cassazione non procede a rivalutazione libero-professionale dei fatti, salvo manifesta illogicità, omissioni o contraddizioni decisive

  • giurisprudenza consolidata (richiamata)

    Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015 (Mannina); Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo); altre pronunce citate nell'ordinanza

    Principi di diritto consolidati: autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al penale; possibilità di valorizzare elementi indiziari anche se non decisivi nel penale; limiti della revisione in cassazione

Massime di principio

  • Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice di prevenzione può rivalutare elementi probatori e indiziari (anche se non decisivi nel processo penale) purché motivi la loro rilevanza per la pericolosità sociale
  • Una condanna penale definitiva può essere assunta dal giudice di prevenzione come "fatto" storico rilevante e non necessita di ulteriore conferma; tuttavia è ammessa la valutazione autonoma del contesto e delle conseguenze patrimoniali
  • Le modifiche nelle dichiarazioni di un teste/collaboratore non cancellano automaticamente il valore probatorio delle precedenti dichiarazioni: il giudice deve confrontare le versioni e motivare la credibilità di una rispetto all'altra
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione libera delle prove: i motivi che sollecitano una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se non esistono omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive nella motivazione del giudice di merito
  • Per impugnare misure patrimoniali occorre dimostrare specificamente errori di diritto, carenze motivazionali rilevanti o incongruenze macroscopiche nella ricostruzione delle fonti di reddito rispetto agli impieghi; la mera proposta di una diversa lettura dei fatti non basta
  • La valutazione della sproporzione tra redditi e spese richiede che la difesa produca elementi concreti che neutralizzino la ricostruzione del merito; in assenza di tali elementi la Corte di merito può ritenere il patrimonio "inquinato" dalla provenienza illecita
  • Quando si contestano dichiarazioni di terzi (collaboratori o imputati), è essenziale per la difesa indicare punti specifici di inosservanza o errori nella comparazione tra le dichiarazioni e gli altri elementi di prova, e non limitarsi a generiche affermazioni di contraddittorietà

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