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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06798/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame del 20/06/2025 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. (18/03/2025) nei confronti di Galluzzo, gravemente indiziato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo C1) e di vari delitti-fine ex art.73 d.P.R. 309/90 (capi C3, C5, C6, C15, C19) risalenti al 2021. Il ricorso censura specificamente la sussistenza delle esigenze cautelari attuali e la scelta della misura, denunciando carenza di motivazione del riesame rispetto al cd. "tempo silente", alla mancanza di elementi di reiterazione successivi al 2021 e agli elementi di vita lecita del ricorrente nel periodo successivo.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo della scelta della misura e infondato nel resto. Ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione quanto alla ricostruzione delle condotte, ma ha censurato la motivazione del Tribunale del Riesame con riguardo all'esclusione, in concreto, delle misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con divieti di comunicazione). La Corte ha quindi annullato la parte impugnata relativa alla scelta della misura e ha rimesso la valutazione al giudice del riesame per un nuovo esame conforme ai principi di motivazione indicati.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; qui usata come titolo del procedimento di conferma dell'ordinanza del G.I.P.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina le presunzioni legali relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura (due fasce di reati). La sentenza spiega che la presunzione è relativa e che, in presenza di "tempo silente", il giudice deve valutare se la presunzione sia stata neutralizzata e, se necessario, motivare in positivo la scelta della custodia.

  • d.P.R. 309/1990 art. 73

    Riguarda i delitti-fine relativi al traffico di stupefacenti; la partecipazione a reati di questo tipo rientra nella seconda fascia di presunzioni relative richiamata dall'art.275, con necessità di verifica dell'attualità delle esigenze cautelari se sussiste un intervallo temporale.

  • d.P.R. 309/1990 art. 74

    Tipizza l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sentenza richiama la giurisprudenza costituzionale che nega una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria per questa fattispecie, richiedendo valutazioni concrete sul caso.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa: citato per confronto; a differenza dell'art.74 d.P.R. 309/90, qui la presunzione di pericolosità è sorretta da specifiche connotazioni (radicamento, capacità intimidatoria) che giustificano una maggiore rigidità cautelare.

  • art. 270 e 270-bis cod. pen.

    Reati connessi al terrorismo e condotte particolarmente gravi che, ai sensi dell'art.275, attivano la prima fascia di presunzione legale di esigenze cautelari; citati nella ricostruzione delle due fasce normative di presunzione.

Massime di principio

  • La presenza di gravi indizi per reati ricompresi nelle fasce di cui all'art.275 crea una presunzione legale relativa di esigenze cautelari; tuttavia tale presunzione non è automatica se sussiste un significativo intervallo temporale tra i fatti e la misura (cd. "tempo silente").
  • Quando è invocato il tempo silente, il giudice deve verificare se vi siano elementi concreti di neutralizzazione della presunzione (es. cessazione dell'attività del sodalizio, reinserimento lavorativo, assenza di nuovi addebiti) e, in caso di neutralizzazione parziale, argomentare in positivo la scelta della custodia.
  • Per i delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 d.P.R. 309/90) non può applicarsi meccanicisticamente la regola di adeguatezza assoluta del carcere; il giudice deve motivare perché le misure meno afflittive sarebbero inefficaci nel caso concreto.
  • La valutazione della scelta della misura deve collegarsi a elementi specifici: grado di partecipazione e responsabilità del singolo, persistente collegamento con il sodalizio, capacità organizzativa e disponibilità di mezzi idonei a eludere le misure (es. uso di terzi o strumenti telematici).
  • La mera situazione economica difficile non giustifica da sola la custodia cautelare; anzi può essere considerata elemento che, se ben documentato e accompagnato da condotte di vita lecita, tende ad escludere la necessità del carcere salvo diverso concreto riscontro di rischio di reiterazione.
  • In presenza di contestazioni difensive ben circostanziate circa l'assenza di fatti successivi e il concreto reinserimento sociale, il giudice del riesame è tenuto a motivare puntualmente il rigetto delle misure meno afflittive e l'adeguatezza del carcere, altrimenti la decisione è vulnerabile in sede di legittimità.

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