Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06802/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano dell'11/07/2025 che aveva accolto il reclamo del detenuto Abbruzzese disponendo che la Direzione della Casa di reclusione di Milano Opera consentisse al detenuto la disponibilità del fornello a gas e di pentole, caffettiere ed altri utensili per l'intera giornata. Il ricorso censura la decisione per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione e interpretazione delle norme dell'ordinamento penitenziario (tra cui artt. 69 comma 6 lett. b), 35-bis e 41-bis) e per motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, sostenendo che la fissazione di fasce orarie rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e non costituisce ingiustificata discriminazione.

La decisione

Il ricorso del Ministero è stato accolto. La Corte ha ritenuto che le limitazioni orarie alla cottura dei cibi e alla disponibilità di fornelli e utensili costituiscono misure di disciplina organizzativa legittime purché incidano solo sulle modalità di esercizio del diritto e non ne neghino l'esistenza. La Corte ha constatato che l'Amministrazione penitenziaria aveva fornito concrete e non contraddette giustificazioni organizzative e di sicurezza (maggiore controllo per i detenuti 41-bis, partecipazione minore ad attività esterne, collocamento in celle singole, esigenze di organico) che legittimano una differenziazione nelle fasce orarie rispetto ai detenuti comuni. Inoltre la Corte ha censurato il Tribunale di sorveglianza per avere sostituito la propria valutazione discrezionale a quella amministrativa, invadendo un ambito decisionale riservato all'Amministrazione senza dimostrare che la scelta organizzativa violasse il diritto soggettivo. Per questi motivi il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina il regime differenziato per detenuti particolarmente pericolosi; giustifica misure organizzative e di vigilanza più stringenti per motivi di sicurezza e controllo, che possono legittimare differenziazioni nelle modalità di esercizio di alcuni diritti

  • Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017

    artt. 6 e 8 citati nel provvedimento impugnato

    Determinava regole sulla disponibilità di utensili e sulle modalità di cottura nei reparti; il Tribunale aveva disapplicato alcune sue disposizioni nella decisione impugnata

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Grounds di cassazione invocate dal ricorrente per violazione di legge ed illogicità/contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto fondate le censure sul piano della corretta applicazione delle norme e del limite del sindacato giudiziario sulla discrezionalità amministrativa

  • artt. 69 comma 6 lett. b), 35-bis e riferimento all'ordinamento penitenziario

    Quadro normativo sul trattamento dei detenuti e sulle misure organizzative: la Corte interpreta tali disposizioni nel senso che l'Amministrazione può modulare modalità esecutive (es. fasce orarie) se motivate da esigenze logistiche, tecniche o di sicurezza e se non arrecano una ingiustificata disparità di trattamento

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020 e altri precedenti citati)

    Consolidato orientamento secondo cui la fissazione di fasce orarie per la cottura dei cibi è legittima se sorretta da motivate esigenze organizzative e non assume carattere discriminatorio o meramente afflittivo; la Corte richiama questi precedenti a supporto della legittimità della scelta amministrativa

Massime di principio

  • La fissazione di fasce orarie per la cottura dei cibi rientra, di regola, nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e non è di per sé illegittima
  • Le limitazioni orarie sono accettabili solo se incidono sulle modalità di esercizio del diritto (interesse legittimo) e non ne negano l'esistenza; devono essere ragionevoli e proporzionate
  • Ogni differenziazione di disciplina tra detenuti 41-bis e detenuti comuni richiede motivate ragioni logistiche, tecniche o di sicurezza, effettivamente argomentate e non formali
  • Il sindacato giudiziario è limitato alla verifica di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità: il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nelle scelte organizzative ordinarie senza dimostrare illegittimità o irragionevolezza
  • Se l'Amministrazione non fornisce adeguata motivazione delle esigenze organizzative, il giudice può annullare la misura; viceversa, motivazioni concrete e non contraddette legittimano la disciplina differenziata
  • Nelle valutazioni vanno considerate circostanze concrete come la partecipazione ad attività trattamentali, il collocamento in celle singole o plurime e le esigenze di presidio e organico del personale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.