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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06787/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso composto da due motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancato preventivo avviso della riqualificazione del capo 1 da art. 496 a art. 495 cod. pen., con richiamo alle pronunce sovranazionali (Corte EDU Drassich e Corte di Giustizia UE, causa C-175/22 BK) e alla direttiva 2012/13/UE; (2) violazione di legge in relazione al capo 2: la Corte non avrebbe indicato i presupposti per applicare l'art. 581 cod. pen., ossia l'idoneità della manomissione a produrre sensazione dolorifica e l'apprezzabile contenuto di violenza finalizzato a provocare dolore.

La decisione

Il ricorso è stato nel complesso respinto (in parte dichiarato a tratti inammissibile). La Cassazione ha ritenuto che la riqualificazione operata dalla Corte d'appello non abbia violato il diritto di difesa perché la diversa qualificazione era prevedibile e il contraddittorio sul punto si era comunque sviluppato nelle fasi di merito; ha richiamato la giurisprudenza nazionale e le indicazioni della CJEU e della Corte EDU ma ha concluso che non vi è stato un concreto pregiudizio difensivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui la condotta (presa al collo, intimazione, rilascio dopo breve tempo) era idonea a provocare una sensazione dolorifica e quindi integrava il reato di percosse (art. 581). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, confermando la responsabilità per i reati riqualificati (art. 495 e art. 581 c.p. con applicazione dell'art. 61 n.10), con rideterminazione della pena in sede di appello e revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Reato contestato in sede di appello: dichiarare false generalità a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che il capotreno, nello svolgimento delle sue funzioni, sia pubblico ufficiale e che la condotta integrasse gli elementi dell'art. 495.

  • art. 496 cod. pen.

    Qualificazione originaria dell'imputazione in primo grado; la Corte d'appello ha riqualificato il fatto in termini di art. 495 ritenendo la nuova definizione prevedibile e non lesiva dei diritti di difesa.

  • art. 581 cod. pen.

    Delitto di percosse: la Corte ha richiamato il principio secondo cui per configurare il reato è sufficiente l'idoneità della condotta a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, senza necessità di produrre effettiva lesione.

  • art. 61, n. 10 cod. pen.

    Circostanza aggravante applicata nella determinazione della pena in sede di merito.

  • art. 521, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione; equilibrio tra potere di riqualificazione e tutela del contraddittorio.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Riconoscimento del potere del giudice di appello di procedere a nuova qualificazione del fatto nei limiti consentiti dal diritto di difesa.

  • art. 611, comma 1 sexies, cod. proc. pen. (introdotto dal D. Lgs. n. 150/2022)

    Modalità di intervento della Cassazione in materia di qualificazione del fatto, in coerenza con le indicazioni della Corte EDU e della CJEU; menzionato come quadro normativo di riferimento.

  • D. Lgs. n. 150 del 2022

    Ha introdotto disposizioni procedurali (tra cui art. 611 sexies) che incidono sulle modalità di controllo in Cassazione della qualificazione del fatto.

  • art. 6 CEDU

    Principio del giusto processo: la Corte ha valutato che non si è verificata violazione dell'art. 6 in quanto la riqualificazione era prevedibile e il contraddittorio si è svolto adeguatamente.

  • art. 111 Cost.

    Principio di legalità e garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la riqualificazione con l'art. 111 purché sussista prevedibilità e assenza di pregiudizio difensivo.

  • Direttiva 2012/13/UE, art. 6, par. 4

    "l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che consente... senza informare tempestivamente l'imputato della nuova qualificazione..." (citazione della CJEU, par. 50)

    La Corte ha richiamato la sentenza C-175/22 BK che stabilisce l'obbligo di informare l'imputato di una nuova qualificazione quando questa impedisca una difesa efficace; tuttavia ha ritenuto che nel caso concreto tale avviso non fosse necessario perché la riqualificazione era prevedibile e il contraddittorio era già sviluppato.

  • Direttiva 2012/13/UE, art. 8, par. 2

    La direttiva prevede rimedi per il mancato avviso della nuova qualificazione; la Corte ha valutato l'assenza di un concreto pregiudizio tale da giustificare l'annullamento.

  • Direttiva 2012/13/UE, considerando 29

    "qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l'accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l'equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa"

    Richiamato come criterio di valutazione: la comunicazione è necessaria quando la modifica incide sostanzialmente sulla posizione dell'imputato; nel caso concreto la modifica non ha arrecato tale incidenza.

  • Corte EDU, Drassich c. Italia (11 dicembre 2007)

    Principio secondo cui la diversa qualificazione non viola l'art. 6 CEDU se è nota o prevedibile e non lede concretamente i diritti di difesa; la Corte di legittimità ha applicato questo orientamento.

  • Corte di Giustizia UE, C-175/22 (BK), 9 novembre 2023

    "...osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice... di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa... senza informare tempestivamente l'imputato..." (par. 50 citato nella sentenza)

    Stabilisce l'obbligo di tempestivo avviso all'imputato della nuova qualificazione se necessario per una difesa effettiva; la Cassazione ha interpretato e applicato questo principio ritenendo che non fosse stata violata la garanzia nel caso concreto.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. U. Lucci, pronunce varie)

    Consolidato orientamento della Corte di cassazione: la riqualificazione è legittima se prevedibile e priva di concreto pregiudizio difensivo; la sentenza richiama precedenti che definiscono il perimetro della correlazione accusa/sentenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello (e anche la Cassazione nei limiti previsti) può riqualificare il fatto rispetto all'imputazione originaria purché la nuova qualificazione fosse prevedibile dall'imputato o non abbia determinato un concreto pregiudizio dei diritti della difesa.
  • La riqualificazione richiede valutazione concreta della prevedibilità e del contraddittorio: se la difesa ha avuto la possibilità di discutere i fatti e i mezzi di prova inerenti alla nuova qualificazione, non sussiste automaticamente nullità.
  • Le pronunce sovranazionali (Corte EDU e CJEU) impongono l'obbligo di informare tempestivamente l'imputato quando la nuova qualificazione incida sostanzialmente sulla sua posizione, ma ciò non impedisce sempre al giudice di riqualificare quando la modifica è prevedibile e non altera l'efficacia della difesa.
  • Per il reato di percosse (art. 581 c.p.) è sufficiente l'idoneità della condotta a provocare un'apprezzabile sensazione dolorifica; non è necessaria l'effettiva produzione di una lesione.
  • Il capotreno, nell'esercizio delle funzioni di controllo della sicurezza a bordo, è considerato pubblico ufficiale ai fini della qualificazione delle condotte (distinzione tra art. 495 e 496 c.p.).
  • In sede di cassazione non sono ammesse critiche meramente riformulative dei fatti già esaminate e motivatamente respinte in grado di merito: il ricorso deve svolgere una critica giuridica puntuale e non riproporre la stessa valutazione di prova.

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