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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06801/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che, accogliendo il reclamo del detenuto Rocco Pesce, aveva disposto che la Casa di reclusione di Milano Opera consentisse al detenuto la disponibilità del fornelletto a gas, pentolame e accessori per l'intera giornata, previa disapplicazione di specifiche disposizioni regolamentari. Il ricorso deduceva un unico motivo: errata applicazione di norme dell'Ordinamento penitenziario (tra cui art. 41-bis, art. 35-bis, art. 69 comma 6 lett. b.) e simili), vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità e il superamento del perimetro del sindacato giurisdizionale da parte dei giudici di merito, che avrebbero sostituito il criterio organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria. In altre parole, il Ministero sosteneva che la previsione di fasce orarie per la cottura attiene all'organizzazione interna (dovere dell'Amministrazione) e non viola il principio di parità se fondata su esigenze logistiche e di sicurezza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 11/07/2025. La motivazione chiave è che la fissazione di fasce orarie per la cottura dei cibi incide sulle modalità di esercizio del diritto (non ne nega l'esistenza) e rientra nelle scelte organizzative dell'Amministrazione penitenziaria, purché non sia arbitraria, discriminatoria o sproporzionata. La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione avesse fornito giustificazioni concrete (es. collocazione in celle singole per i 41-bis, minore attività trattamentale, esigenze di controllo e organico del personale) tali da legittimare una regolamentazione differenziata; ha inoltre censurato i giudici di merito per essersi sostituiti alle scelte organizzative dell'Amministrazione svolgendo un sindacato di merito invece che di legittimità (ragionevolezza e proporzionalità). Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Disciplina il regime detentivo differenziato; comporta specificità del trattamento e minore partecipazione ad attività esterne, giustificando possibili modalità organizzative differenziate purché motivate e non afflittive.

  • Ordinamento penitenziario (articoli richiamati nel ricorso)

    art. 69, comma 6, lett. b); art. 35-bis; art. 1

    Richiamati dal ricorrente come norme rilevanti per il quadro dei diritti e limiti dei detenuti; la Corte interpreta la materia come rimessa all'esercizio amministrativo della regolazione interna, soggetta al controllo giudiziario limitato a legittimità, ragionevolezza e proporzionalità.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria poteri di organizzazione e disciplina degli istituti; la Corte riconosce all'Amministrazione la competenza a stabilire modalità operative (es. fasce orarie) salvo sindacato giudiziario di legittimità.

  • Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017

    Fonte amministrativa regolamentare citata: contiene indicazioni operative sull'uso di utensili e fornelli; la Corte valuta la disapplicazione alla luce della legittimità e dell'adeguata motivazione amministrativa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020 e altre pronunce citate

    La giurisprudenza consolidata autorizza le scelte organizzative dell'Amministrazione quando fondate su concrete esigenze logistiche/organizzative e chiarisce che il sindacato giudiziario è limitato alla verifica di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità, non all'opzione gestionale di merito.

Massime di principio

  • La fissazione di fasce orarie per la cottura regola l'esercizio del diritto (modalità), non la sua esistenza: è legittima se non nega il diritto stesso.
  • Differenziare le modalità tra detenuti 41-bis e detenuti comuni è ammissibile solo se sostenuta da motivazioni concrete di carattere logistico, tecnico o organizzativo (celle singole, carenza di personale, minore partecipazione ad attività).
  • Il sindacato giudiziario è di legittimità (verifica di ragionevolezza e proporzionalità); il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nelle scelte organizzative salvo irragionevolezza o discriminazione manifesta.
  • Se l'Amministrazione non fornisce motivazioni concrete e adeguate per la differenziazione, il giudice può censurare la regolamentazione come discriminatoria o ingiustificata.
  • Le misure organizzative non devono avere natura meramente afflittiva né determinare una disparità ingiustificata tra detenuti: devono essere proporzionate e mirate a esigenze reali di gestione e sicurezza.

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