Cassazione Penale, Sentenza n. 06805/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo del D.A.P. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato il detenuto La Barbera, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis, ad avere a disposizione un fornello a gas e utensili per la cottura dei cibi per l'intera giornata, disapplicando le limitazioni orarie previste dalla circolare ministeriale. Il ricorso denuncia violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)) e erronea applicazione/interpretazione di disposizioni del regolamento penitenziario (art. 69 comma 6 lett. b), artt. 1, 35-bis e 41-bis ord. pen.), oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha affermato la legittimità delle regolamentazioni interne degli istituti penitenziari che fissano fasce orarie per la cottura dei cibi, purché le limitazioni incidano solo sulle modalità di esercizio del diritto (e non neghino il diritto stesso) e siano giustificate da concrete esigenze logistiche, tecniche o organizzative. Il Collegio ha censurato l'eccesso di sindacato del Tribunale che, entrando nel merito dell'organizzazione gestionale dell'istituto, ha sostituito la propria valutazione a quella dell'Amministrazione senza rilevare una illegittimità formale o una ingiustificata discriminazione.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata come motivo di ricorso per cassazione (lett. b) ed e)): contestazione di violazione di legge e di motivazione contraddittoria o illogica delle decisioni impugnate
art. 69 comma 6 lett. b) ord. pen.
Riferimento alla disciplina interna/organizzativa degli istituti penitenziari; interpretato nel senso che le regolamentazioni che fissano fasce orarie per la cottura sono possibili purché incidano solo sulle modalità di esercizio del diritto e siano motivate
art. 1 ord. pen.
Principi generali dell'ordinamento penitenziario richiamati a fondamento del bilanciamento tra esigenze organizzative, sicurezza e finalità rieducativa
art. 35-bis ord. pen.
Norma richiamata nel contesto delle misure trattamentali e della gestione dei detenuti; usata per ricondurre le differenziazioni a motivazioni organizzative e non punitive
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
Regime detentivo differenziato: consente misure organizzative e di sicurezza specifiche; tuttavia le differenziazioni rispetto ai detenuti comuni devono essere giustificate concretamente per non tradursi in ingiustificate restrizioni o discriminazioni
Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017
Fonte regolamentare applicata dall'Amministrazione per disciplinare disponibilità di oggetti/fornelli; la Corte ricorda che la disapplicazione non è automatica se l'Amministrazione offre motivazioni organizzative coerenti
Massime di principio
- Le limitazioni orarie alla cottura dei cibi configurano regolamentazioni sulle modalità di esercizio del diritto e sono legittime se non nega il diritto stesso
- È ammessa una differenziazione di disciplina tra detenuti sottoposti a 41-bis e detenuti comuni, ma solo se fondata su concrete, motivate esigenze logistiche, tecniche o organizzative
- Il sindacato giudiziario sulle scelte organizzative dell'Amministrazione penitenziaria è limitato alla verifica di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità; il giudice non può sostituirsi alle scelte discrezionali dell'Amministrazione senza rilevare illegittimità
- Se l'Amministrazione non fornisce motivazioni concrete e plausibili, il giudice può intervenire e ritenere illegittima la differenziazione; viceversa, ragioni come allocazione in celle singole, carenza di personale o assenza di attività trattamentali possono giustificare fasce orarie differenti
- Le regolamentazioni devono uniformarsi, nella misura del possibile, alle possibilità accordate all'intera popolazione carceraria per non determinare una ingiustificata disparità di trattamento
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