Cassazione Civile, Ordinanza n. 26140/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente patrocinio)
La controversia
Un soggetto, dopo il rigetto da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per proporre ricorso per cassazione, ha presentato domanda alla Corte d'appello di Roma. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda; il richiedente ha quindi proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile anche l'opposizione, ritenendo non previsto alcun rimedio contro il decreto emesso ai sensi dell'art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 84, 127 e 170 d.P.R. n. 115/2002, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'opposizione ex art. 170 fosse invece il rimedio esperibile contro il diniego di ammissione al patrocinio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, anche se l'art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 non prevede espressamente un mezzo di impugnazione contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rimedio proponibile è l'opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R., come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa disposizione, limitandosi a ritenere fondato il motivo nel suo complesso
richiamato nel motivo come norma violata; la decisione si concentra però sul rimedio oppositivo avverso il diniego di patrocinio
richiamato nel motivo come norma violata; non è oggetto di autonoma disamina nel provvedimento
è indicato dalla Corte come il rimedio proponibile per contestare il decreto di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002
pur non prevedendo espressamente un rimedio impugnatorio, il suo decreto di rigetto è ritenuto opponibile ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
Massime di principio
- Il decreto di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando adottato ai sensi dell'art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, è contestabile mediante opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
- La mancanza di un espresso rimedio impugnatorio nel testo della norma che disciplina il provvedimento non esclude la proponibilità dell'opposizione quando questa sia individuata dalla giurisprudenza quale mezzo di tutela appropriato.
- Il giudice di merito che dichiari inammissibile l'opposizione sul presupposto dell'inesistenza di un rimedio impugnatorio commette violazione di legge se non considera l'orientamento consolidato che ammette l'opposizione ex art. 170.
- In sede di legittimità, il sindacato sulla corretta individuazione del mezzo di impugnazione avverso il diniego del patrocinio a spese dello Stato può condurre alla cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e regolazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26083/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26084/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26085/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26086/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2021 del 27/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →