Cassazione Civile, Ordinanza n. 07366/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale emessa dalla Cassa professionale dei geometri per il pagamento della contribuzione relativa agli anni 2013-2014. Il professionista sosteneva di non essere tenuto all'iscrizione e alla contribuzione, perché non svolgeva attività di geometra in forma abituale, ma operava come socio e amministratore di una società attiva nel settore dell'edilizia e delle ristrutturazioni. In appello la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto legittimo l'art. 5 dello Statuto della Cassa, interpretato nel senso di prevedere l'iscrizione presuntiva di tutti gli iscritti all'albo, e aveva considerato non vinta la presunzione di svolgimento di attività professionale, in ragione del nesso tra l'attività societaria e le competenze tipiche del geometra. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: (1) violazione di norme primarie e costituzionali per illegittimità dello Statuto che avrebbe modificato i presupposti di iscrizione; (2) violazione delle norme sulle presunzioni per illegittima introduzione di una presunzione di iscrizione alla Cassa; (3) nullità per contraddittorietà della motivazione tra presunzione relativa e assoluta; (4) ulteriore contraddittorietà per l'erronea qualificazione della società come immobiliare anziché edile; (5)-(6) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulle prove per mancata considerazione delle testimonianze; (7) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ripetizione verso l'INPS dei contributi versati per annualità che la Cassa pretendeva di assoggettare a contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, osservando che la decisione impugnata si era conformata all'orientamento più recente della Corte che riconosce la legittimità del potere regolamentare della Cassa di prevedere l'obbligo contributivo minimo e l'iscrizione per tutti gli iscritti all'albo, anche in caso di attività saltuaria o occasionale e a prescindere dal reddito. Ha inoltre chiarito che la presunzione di iscrizione e di svolgimento dell'attività professionale è relativa e vincibile, ma nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato in fatto che l'attività di amministratore di una società operante nell'edilizia e nelle ristrutturazioni presentasse un nesso oggettivo con l'attività di geometra, ricadendo nella nozione ampia di attività professionale richiamata dalla giurisprudenza. La Corte ha escluso la contraddittorietà della motivazione, qualificando come mero lapsus l'erroneo riferimento a una società immobiliare, e ha negato sia l'omessa pronuncia sulle prove testimoniali sia l'omesso esame di fatti decisivi. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo perché non era stata allegata in modo autosufficiente la ritualità dell'appello incidentale, in particolare la sua notifica alla controparte ai sensi dell'art. 436 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese in favore della Cassa e dell'INPS, e con mancata pronuncia sulle spese verso AdER, rimasta intimata.
Norme richiamate
artt. 32 e 33, lett. a) punto 4, l. n. 573/93
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità della disciplina statutaria della Cassa; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta.
art. 3, comma 12, l. n. 335/95
Norma invocata dal ricorrente nel quadro della censura sull'autonomia regolamentare della Cassa; la Corte conferma invece la legittimità del potere regolamentare dell'ente previdenziale.
art. 1, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 509/94
Richiamato quale base dell'autonomia della Cassa; la Corte ritiene che tale autonomia consenta la disciplina regolamentare dell'iscrizione e della contribuzione.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 509/94
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte conferma la legittimità della disciplina interna della Cassa nei limiti del potere regolamentare riconosciuto.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 509/94
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni nella regolamentazione statutaria della Cassa.
Norma posta a fondamento dei presupposti di iscrizione alla Cassa; la Corte ritiene legittima l'integrazione statutaria e regolamentare operata dall'ente.
art. 17, comma 2, l. n. 400/88
Invocato per contestare la fonte regolamentare; la Corte non accoglie la censura.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente per profilare una lesione del diritto di difesa; la Corte non ravvisa violazione.
Richiamati contro la presunzione introdotta dalla Cassa; la Corte ritiene legittima la presunzione relativa di svolgimento dell'attività professionale prevista dallo statuto e dalle delibere della Cassa.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per le censure di nullità per contraddittorietà della motivazione; la Corte esclude la nullità perché la motivazione consente di comprendere la ratio decidendi.
Richiamato per denunciare l'omessa considerazione delle prove; la Corte esclude la violazione poiché le istanze istruttorie risultano implicitamente disattese dal rigetto della domanda.
Invocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa errori censurabili, ritenendo adeguata la motivazione sul punto.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia sulla domanda subordinata; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché non è stata dimostrata la rituale proposizione dell'appello incidentale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude il vizio perché il ricorrente non specifica la decisività delle circostanze dedotte.
Richiamato con riferimento alla notifica dell'appello incidentale; la Corte osserva che la mancata allegazione della notifica rende inammissibile la censura sull'omessa pronuncia.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- L'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale privatizzato può consentire la fissazione di presupposti di iscrizione e contribuzione per gli iscritti all'albo, anche mediante presunzioni statutarie, purché l'assetto non contrasti con la cornice normativa primaria.
- La presunzione di svolgimento dell'attività professionale o di iscrizione alla cassa può essere qualificata come relativa e dunque vincibile, ma la prova contraria è esclusa quando il giudice di merito accerti in concreto un nesso oggettivo tra l'attività svolta e le competenze professionali tipiche.
- Ai fini del controllo di legittimità, non integra nullità della sentenza la motivazione che, pur contenendo imprecisioni terminologiche o lapsus, renda comunque percepibile in modo univoco la ratio decidendi.
- La deduzione di omessa pronuncia o di omesso esame di fatti decisivi richiede un'esposizione autosufficiente della decisività del fatto o della rituale proposizione della domanda: in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando la domanda principale viene rigettata, il giudice può ritenere implicitamente disattese le istanze istruttorie correlate, se la loro ammissione non potrebbe comunque condurre a una decisione diversa rispetto alla valutazione di merito già compiuta.
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