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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05629/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dall'agente della riscossione contro la società venditrice di un immobile e contro la società acquirente, per far dichiarare inefficace nei propri confronti la compravendita di un immobile del 2004. Il creditore deduceva che l'atto fosse stato compiuto in pregiudizio delle ragioni erariali, poiché la venditrice era debitrice di cartelle di pagamento per importi rilevanti, l'immobile venduto costituiva il principale o unico bene di valore del suo patrimonio e le società erano riconducibili al medesimo nucleo familiare. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della revocatoria. La società acquirente ricorreva per cassazione con quattro motivi: con il primo contestava l'eventus damni sostenendo che l'immobile fosse già ipotecato, che l'ipoteca coprisse un credito superiore e che la situazione finanziaria della venditrice fosse stata mal valutata, oltre a dedurre che la vendita fosse stata effettuata per estinguere un debito pregresso; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., assumendo l'applicabilità dell'esenzione per gli atti compiuti per procurarsi denaro destinato a pagare debiti scaduti; con il terzo lamentava omesso esame di fatti decisivi relativi all'ipoteca, ai bilanci e ad altri debiti della venditrice; con il quarto si limitava a osservare che, in caso di accoglimento, sarebbero cadute le statuizioni sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che investivano la valutazione del valore del bene, della consistenza patrimoniale della venditrice e dell'incidenza dell'ipoteca, perché si trattava di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Ha inoltre affermato che la presenza di un'ipoteca non esclude di per sé l'eventus damni, poiché l'azione revocatoria mira a ricostituire la garanzia patrimoniale generica del creditore e l'idoneità pregiudizievole dell'atto va valutata ex ante. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la sentenza d'appello si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e il ricorso non le aveva censurate tutte: anche a voler discutere l'applicabilità dell'art. 2901, comma 3, c.c., restava intatta la ratio fondata sul fatto che il prezzo eccedeva il debito pregresso, con conseguente pregiudizio almeno per la parte corrisposta direttamente alla venditrice. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto del divieto di censura ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. in presenza di doppia conforme sui fatti. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di autonoma censura. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale della ricorrente e della società venditrice al pagamento delle spese verso l'agente della riscossione e compensazione delle spese tra le due società.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'eccezione di non revocabilità degli atti compiuti per procurarsi i mezzi necessari all'estinzione di debiti scaduti non opera se permane una diversa ratio decidendi autonoma e, in ogni caso, l'atto può restare revocabile quando arrechi pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia pronuncia conforme sulle questioni di fatto è preclusa in cassazione la censura di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni va valutato con giudizio ex ante, cioè al momento dell'atto, e non sulla base di eventi successivi o della concreta riuscita dell'esecuzione da parte del creditore.
  • La vendita di un bene già gravato da ipoteca può comunque integrare pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica del creditore, perché l'azione revocatoria tutela il patrimonio del debitore nel suo complesso e non una specifica garanzia reale.
  • La determinazione della consistenza del patrimonio del debitore e dell'incidenza di singoli atti dispositivi è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e indipendenti, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, nei limiti stabiliti dall'art. 348 ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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