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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32220/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui, all’esito del giudizio definito mediante patteggiamento, gli è stata applicata la pena concordata per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa ha dedotto l’insufficienza e l’inadeguatezza della motivazione, anche con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che, dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è proponibile soltanto per motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure l’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure proposte non rientrano in tali limiti. In particolare, la doglianza sulle attenuanti generiche mira a rimettere in discussione i termini dell’accordo e non denuncia l’illegalità della pena. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente dato atto dell’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., della corretta qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena concordata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze difensive fossero estranee ai motivi tassativamente ammessi contro le sentenze di patteggiamento e, comunque, che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione sufficiente, consistente nella succinta descrizione del fatto, nell’affermazione della corretta qualificazione giuridica, nella verifica dell’assenza di cause di proscioglimento e nella valutazione di congruità della pena. La decisione sull’inammissibilità è stata adottata de plano. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l’assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Individua il reato per il quale è stata applicata la pena concordata nel patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l’applicazione della pena su richiesta delle parti; l’accordo esonera l’accusa dall’onere della prova e consente una motivazione succinta, purché siano verificati il fatto, la qualificazione giuridica e la congruità della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai motivi relativi alla volontà dell’imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    Impone la verifica dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, verifica che il giudice del patteggiamento deve esplicitare, anche sinteticamente.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede la decisione de plano, senza formalità, sull’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena.

  • art. 65, comma 2, d.P.R. 115/2002

    La Corte dispone il versamento della somma alla Cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non ravvisando assenza di colpa.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi riguardanti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Nel patteggiamento, la denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l’errore sia manifesto, immediatamente percepibile e palesemente eccentrico rispetto al capo d’imputazione; non è sufficiente una censura generica o non autosufficiente.
  • La sentenza di patteggiamento è adeguatamente motivata anche mediante una succinta descrizione del fatto, eventualmente ricavabile dal capo d’imputazione, e mediante l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, della congruità della pena e dell’assenza di cause di proscioglimento.
  • La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quando mira a modificare i termini dell’accordo sulla pena senza denunciare l’illegalità della sanzione, è estranea ai motivi deducibili con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento e determina l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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