Cassazione Civile, Ordinanza n. 22457/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Nel giudizio di merito un fallimento aveva promosso azioni revocatorie per far dichiarare inefficaci un contratto di locazione e un contratto di cessione di ramo d'azienda stipulati tra l'imprenditore poi fallito e una società, ottenendo dal tribunale la dichiarazione di inefficacia e la condanna alla restituzione dei beni. La società aveva proposto appello, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato tardivo ritenendo valida la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso la cancelleria del tribunale, in applicazione dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934, poiché il difensore era iscritto in un ordine fuori dal circondario del tribunale adito e non risultava provata l'indicazione alla cancelleria dell'indirizzo PEC. In cassazione la società deduceva nullità della sentenza e del procedimento e vizio motivazionale ex art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse trascurato il fascicolo d'ufficio di primo grado, dal quale risultavano comunicazioni telematiche della cancelleria al PEC del difensore, fatto che secondo la ricorrente avrebbe dimostrato, almeno presuntivamente, la comunicazione alla cancelleria del proprio indirizzo PEC.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato che la sentenza impugnata era conforme ai principi già affermati in materia di domiciliazione ex lege presso la cancelleria quando il difensore, soggetto all'obbligo di domiciliazione nel circondario, non indichi l'indirizzo PEC nei modi prescritti. Ha però rilevato che il ricorso non specificava in modo autosufficiente dove e quando la comunicazione alla cancelleria sarebbe stata effettuata, né se la questione della dedotta presunzione fosse stata effettivamente discussa nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in favore dello Stato, e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 82 r.d. n. 37/1934
domiciliazione presso la cancelleria in mancanza di elezione nel luogo del giudizio
si applica agli avvocati che esercitano fuori del circondario del tribunale competente; la domiciliazione in luogo diverso è inefficace e, in difetto di indicazione PEC nei modi dovuti, opera la domiciliazione legale presso la cancelleria.
l'indicazione dell'indirizzo PEC negli atti di parte è rilevante ai fini dell'esclusione della domiciliazione ex lege presso la cancelleria nel mutato quadro normativo.
richiamato per il solo giudizio di cassazione come norma che impone l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore.
art. 16-sexies d.l. n. 179/2012
nel testo si precisa che il nuovo regime non era applicabile al caso, perché la sentenza impugnata era anteriore.
ha modificato gli artt. 125 e 366 c.p.c.; tali modifiche sono richiamate come fondamento dell'interpretazione sistematica della domiciliazione.
si osserva che le comunicazioni telematiche della cancelleria possono avvenire anche di propria iniziativa, non essendo decisivo il solo fatto della loro ricezione telematica.
le spese sono liquidate in favore dello Stato perché il fallimento era ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema previgente, l'avvocato che eserciti fuori del circondario del giudice adito deve eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario; in mancanza, la domiciliazione si intende effettuata ex lege presso la cancelleria.
- Dopo le modifiche agli artt. 125 e 366 c.p.c., la domiciliazione legale presso la cancelleria non opera se il difensore ha assolto l'onere di indicare l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, con conseguente centralità della corretta indicazione telematica nel fascicolo di parte.
- Chi deduce in cassazione un errore della corte territoriale fondato su risultanze documentali deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, indicando in modo puntuale dove e quando il fatto processuale risulti dagli atti e se la questione sia stata devoluta nei gradi di merito.
- La mera presenza di comunicazioni telematiche della cancelleria non basta, da sola, a dimostrare che il difensore abbia comunicato validamente il proprio indirizzo PEC, potendo tali comunicazioni dipendere anche da iniziativa ufficiosa della cancelleria.
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