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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25446/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Una società impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva. La rettifica del reddito d’impresa era stata effettuata con metodo analitico-induttivo, dopo il riscontro dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, utilizzando anche la merce giacente in magazzino e un ricarico medio ponderato individuato dai verificatori. Il ricorso introduttivo e l’appello erano stati respinti. La società proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con il primo denunciava l’insufficienza o apparente motivazione della sentenza regionale e l’omessa pronuncia su contestazioni relative alla motivazione dell’avviso e ai criteri di ricostruzione dei ricavi; con il secondo deduceva la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l’avviso richiamasse erroneamente l’art. 41-bis invece dell’art. 39 e fosse pertanto carente di motivazione; con il terzo contestava la legittimità e l’esattezza della ricostruzione dei ricavi, censurando il coefficiente di ricarico, la tipologia di merce considerata e l’entità dello scostamento tra ricavi dichiarati e accertati; con il quarto contestava la condanna alle spese, assumendo che l’Agenzia, assistita da un proprio funzionario, non avesse diritto alla relativa rifusione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, rilevando che la sentenza regionale aveva fornito una motivazione chiara, completa e comprensibile, rispondendo alle questioni essenziali, e che in cassazione non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma soltanto le anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che l’obbligo di motivazione dell’avviso è assolto quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla efficacemente; l’erronea indicazione delle norme poste a base dell’accertamento o del metodo accertativo non invalida l’atto se i fatti e le ragioni della pretesa risultano chiaramente esposti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché privo dell’indicazione delle norme o dei principi asseritamente violati e di una critica specifica alle affermazioni giuridiche della sentenza, sia perché volto a ottenere una rivalutazione del merito, del coefficiente di ricarico e degli elementi fattuali dell’accertamento. Il quarto motivo è stato rigettato: l’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la liquidazione in favore dell’ente impositore delle spese, inclusi i compensi per l’attività difensiva svolta dai propri funzionari, con applicazione della tariffa degli avvocati e riduzione del venti per cento dei compensi. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 preleggi

    «canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi»

    È richiamato nel definire le anomalie motivazionali denunciabili in cassazione come violazioni di legge costituzionalmente rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    «violazione e falsa applicazione»

    Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto mediante l’indicazione delle norme violate e argomentazioni specifiche che dimostrino il contrasto tra la decisione impugnata e tali norme.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il testo richiama il regime delle anomalie motivazionali denunciabili in cassazione, escludendo il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    «a pena d’inammissibilità del motivo»

    Impone, per la denuncia della violazione di legge, la specifica individuazione delle norme violate e delle ragioni del contrasto con la decisione impugnata.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte lo considera nel quadro dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, precisando che la motivazione deve rendere conoscibili gli elementi essenziali della pretesa.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    L’erroneo richiamo a tale norma nell’avviso non determina di per sé l’invalidità dell’atto quando i fatti e le ragioni sostanziali della pretesa siano chiaramente indicati.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    È indicato come norma che disciplina la rettifica del reddito d’impresa; tuttavia, l’erronea qualificazione normativa dell’accertamento non invalida l’avviso se la motivazione fattuale è adeguata.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    «Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto»

    Riconosce all’ente impositore assistito da propri funzionari il diritto alla rifusione dei costi e dei compensi per l’attività difensiva, calcolati secondo i parametri degli avvocati con la riduzione del venti per cento dei compensi.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, quando dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è denunciabile soltanto quando si traduca in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è invece censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni prova, argomentazione o tesi difensiva prospettata dalle parti, essendo sufficiente che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione con motivazione logica e adeguata; le deduzioni incompatibili con la soluzione adottata devono intendersi implicitamente disattese.
  • L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è assolto quando il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e sia posto in condizione di contestarne efficacemente l’an e il quantum; devono essere indicati i fatti giustificativi della pretesa, mentre la loro qualificazione giuridica è distinta dalla verifica della loro effettiva sussistenza.
  • L’erroneo richiamo nell’avviso di accertamento della norma sostanziale o della disposizione che disciplina il metodo accertativo non determina, di per sé, l’invalidità dell’atto quando dalla motivazione risultino chiaramente i fatti posti a fondamento della pretesa e i presupposti concreti dell’accertamento.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge è inammissibile se non indica le norme o i principi asseritamente violati e non dimostra, mediante argomentazioni specifiche, il contrasto tra le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata e la disciplina applicabile.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, solleciti una nuova valutazione degli elementi fattuali dell’accertamento e della congruità dei criteri utilizzati dal giudice di merito.
  • Nel processo tributario, quando l’ente impositore è assistito da propri funzionari, spettano a tale ente la rifusione dei costi e dei compensi per l’attività difensiva svolta dai dipendenti, calcolati secondo i parametri applicabili agli avvocati con la riduzione prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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