Cassazione Penale, Sentenza n. 47348/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena (sentenza Corte d'appello Lecce 28/11/2003, divenuta irrevocabile il 03/02/2004, pena 1 anno e 5 mesi per art. 368 c.p.) perché il ricorrente avrebbe commesso un altro reato il 03/11/2006, accertato con sentenza del GIP di Brindisi del 23/11/2006, divenuta definitiva l'08/05/2007, che ha dichiarato la recidiva qualificata. Il ricorrente ha sostenuto che la successiva sentenza (sub 3) ha poi visto l'estinzione della pena e di ogni effetto penale (16/06/2009) per esito positivo dell'affidamento in prova, quindi non poteva produrre effetti impeditivi ai fini della revoca della sospensione condizionale né impedire l'estinzione per prescrizione della pena originaria; ha richiamato artt. 172, 173 c.p., art. 106, comma 2 c.p., art. 47, comma 12 Ord. pen. e giurisprudenza
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale opera ope legis ai sensi dell'art. 168 n.1 c.p. quando interviene una condanna divenuta irrevocabile nel quinquennio dalla sentenza che aveva concesso la sospensione; non è necessario attendere l'esito dell'affidamento in prova della successiva condanna. L'accertamento giudiziale della recidiva, intervenuto con sentenza irrevocabile l'08/05/2007 (entro il termine utile), ha impedito che la pena irrogata con la sentenza del 2003 si estinguesse per decorso del tempo: l'intervenuta estinzione degli effetti penali della seconda condanna (16/06/2009) non cancella l'efficacia impeditiva che la sentenza irrevocabile aveva già prodotto sul decorso della prescrizione della pena precedente. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'operatività delle cause impeditrici dell'estinzione per decorso del tempo, è decisivo che la causa impeditiva (es. recidiva qualificata) sia stata accertata in modo irrevocabile entro il periodo rilevante
Norme richiamate
Norma che definisce il reato per cui fu inflitta la pena principale (abuso d'ufficio); richiamata come fatto-reato della sentenza originaria
Stabilisce che la revoca della sospensione condizionale opera ope legis quando interviene nel periodo indicato una condanna definitiva per un altro reato: la Corte ha ritenuto che tale effetto sia immediato al giudicato della condanna sopravvenuta
Prevede che l'esito positivo dell'affidamento in prova determina l'estinzione della pena e degli effetti penali; la Corte ha precisato che tale estinzione riguarda gli effetti esecutivi futuri ma non annulla l'effetto del giudicato che ha già prodotto la revoca della sospensione condizionale
art. 106, comma secondo cod. pen.
Dispone che, agli effetti della recidiva, non si tengono alcune condanne per le quali sia intervenuta causa di estinzione del reato o della pena, salvo che la causa estingua anche gli effetti penali; la Corte ha rilevato che l'estinzione degli effetti penali intervenuta successivamente non preclude l'efficacia impeditiva già prodotta dall'accertamento della recidiva irrevocabile nel periodo utile
Regola l'estinzione della pena per decorso del tempo e le cause impeditrici; la Corte ha affermato che la recidiva qualificata, una volta accertata con sentenza irrevocabile nel periodo rilevante, impedisce l'estinzione per prescrizione
Norma collegata sulle modalità di estinzione della pena; richiamata nel contesto del conteggio dei termini per la prescrizione/estinzione
Definizione e casi di recidiva; la Corte si è riferita ai capoversi dell'art. 99 nel motivare l'idoneità della recidiva qualificata a impedire l'estinzione della pena
Richiamato tra le norme considerate nel motivo di ricorso (procedura per il ricorso per cassazione); non incide sul merito sostanziale
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale per la commissione di un nuovo reato nel quinquennio opera automaticamente (ope legis) al momento in cui la condanna sopravvenuta diviene irrevocabile; non è necessario attendere l'esito di misure esecutive alternative (es. affidamento in prova).
- L'intervenuta estinzione degli effetti penali di una sentenza successiva (per esito positivo dell'affidamento in prova) non cancella retroattivamente l'efficacia impeditiva che l'accertamento irrevocabile della recidiva aveva già prodotto sul decorso dei termini di estinzione/prescrizione di una pena precedente.
- Per impedire che una pena si estingua per decorso del tempo, è decisivo che la causa impeditiva (p.es. recidiva qualificata) sia stata accertata con sentenza irrevocabile entro il periodo di tempo rilevante per la prescrizione/estinzione; il momento di perfezionamento del giudicato è cruciale.
- In sede esecutiva non si richiede di attendere l'esito delle vicende esecutive della condanna sopravvenuta: il giudicato sulla commissione del nuovo reato è l'elemento che determina gli effetti esecutivi sul beneficio già concesso.
- Se si contesta la revoca in casi analoghi, la linea difensiva più efficace è dimostrare che la sentenza che avrebbe determinato la revoca non era irrevocabile nel periodo utile o che, al tempo utile, era già intervenuta una estinzione degli effetti penali antecedente al decorso del termine per l'eventuale prescrizione/estinzione.
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