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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24749/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto al tribunale di accertare l'illegittimità del disconoscimento, da parte dell'ente previdenziale a seguito di accertamento ispettivo, del rapporto di lavoro subordinato intercorso con una società cooperativa nel periodo dall'1 giugno 2009 al 31 agosto 2015, con conseguente riconoscimento della tutela previdenziale per l'attività svolta. Il tribunale aveva accolto la domanda. La corte d'appello aveva accolto il gravame dell'ente previdenziale, ritenendo che l'accertamento sull'effettiva natura del rapporto dovesse svolgersi necessariamente nel contraddittorio con la parte datoriale, in quanto litisconsorte necessario. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., degli artt. 100, 101, 102, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 345 e 354 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 20, 21 e 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, oltre a vizi motivazionali. In sostanza, il ricorrente contestava che la propria domanda fosse stata dichiarata inammissibile per non avere convenuto anche il datore di lavoro. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non può agire direttamente contro l'ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva, neppure quando l'ente, nonostante la denuncia, non abbia recuperato i contributi e questi siano prescritti. Il lavoratore può invece agire contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle prestazioni previdenziali oppure chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962. Nel caso concreto, per accertare chi fosse soggetto all'obbligo previdenziale, il lavoratore avrebbe dovuto chiamare in causa i datori di lavoro, individuati nel somministrante ed eventualmente nell'utilizzatore; l'ente previdenziale avrebbe potuto partecipare al giudizio esclusivamente per ottenere, con efficacia di giudicato, l'accertamento dell'insussistenza del proprio diritto ai recuperi contributivi risultanti dal verbale ispettivo. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure relative alla tutela giurisdizionale.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate dalla sentenza d'appello.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle condizioni dell'azione.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    Applicato secondo la ratio della decisione per ritenere necessaria la partecipazione dei datori di lavoro al giudizio volto ad accertare l'obbligo previdenziale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti delle domande e delle eccezioni in appello.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova.

  • artt. 20, 21 e 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina della somministrazione di lavoro e all'individuazione dei soggetti gravati dagli obblighi previdenziali.

  • art. 13, L. n. 1338/1962

    Indicato dalla Corte quale fondamento della facoltà del lavoratore di chiedere all'ente previdenziale la costituzione della rendita vitalizia in alternativa all'azione risarcitoria contro il datore di lavoro.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base normativa per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, il lavoratore non può agire direttamente contro l'ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, anche quando l'ente non abbia recuperato i contributi e questi siano prescritti.
  • Quando la controversia richiede di accertare quale soggetto sia obbligato al versamento dei contributi, devono partecipare al giudizio i datori di lavoro interessati, poiché l'accertamento sull'effettiva configurazione del rapporto e sull'obbligo previdenziale non può essere utilmente pronunciato senza il loro contraddittorio.
  • In una controversia relativa a un rapporto di somministrazione, l'accertamento dell'obbligo previdenziale può richiedere la partecipazione sia del somministrante sia dell'utilizzatore, secondo il concreto assetto del rapporto dedotto in giudizio.
  • L'ente previdenziale può essere coinvolto nel giudizio sull'obbligo contributivo al fine esclusivo di ottenere, con efficacia di giudicato, l'accertamento dell'insussistenza del proprio diritto al recupero dei contributi oggetto del verbale ispettivo.
  • In alternativa all'azione risarcitoria contro il datore di lavoro per la perdita delle prestazioni previdenziali conseguente all'omissione contributiva, il lavoratore può chiedere all'ente previdenziale la costituzione della rendita vitalizia prevista dall'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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