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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24751/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La società ha proposto opposizione contro un avviso di addebito notificato per l’importo di Euro 499.861,90, relativo a contributi e somme aggiuntive non versati per il periodo 2011-2014, in relazione ad appalti stipulati con due cooperative. Il Tribunale ha respinto l’opposizione, ritenendo non genuini gli appalti e riconducendo alla società il ruolo di effettivo datore di lavoro dei lavoratori formalmente impiegati dalle cooperative. La Corte d’appello ha dichiarato l’appello parzialmente fondato e ha ridotto la condanna escludendo le sanzioni relative al periodo dal febbraio 2012 al giugno 2014, ma nella motivazione ha respinto tutte le doglianze della società, comprese quelle riguardanti la prescrizione, la genuinità degli appalti, la legittimazione dell’ente previdenziale, l’efficacia dei pagamenti effettuati dalle cooperative e il regime sanzionatorio. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile tra dispositivo e motivazione, motivazione apparente e carenza di motivazione; gli ulteriori motivi riguardavano, nel nucleo essenziale, la genuinità degli appalti e il rigetto delle istanze istruttorie. L’ente previdenziale ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, denunciando a sua volta la violazione dell’obbligo di motivazione in relazione all’esclusione delle sanzioni per il periodo indicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, rilevando che la sentenza d’appello presentava un’antinomia insanabile tra la motivazione, che disattendeva tutte le censure della società, e il dispositivo, che disponeva invece una parziale riforma della decisione di primo grado mediante l’esclusione di una parte delle sanzioni. La pronuncia d’appello non conteneva alcuna argomentazione idonea a giustificare la rimodulazione del carico sanzionatorio, sicché non era possibile ricostruire né la portata della decisione né l’iter logico seguito dal giudice. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, relativi alla genuinità degli appalti e alle istanze istruttorie. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante da vizi processuali, tra cui la violazione dell’obbligo di motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiede che la sentenza contenga una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; la sua radicale carenza o contraddittorietà può determinare la nullità della pronuncia.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato in relazione alla nullità della sentenza per vizi formali; nel caso esaminato il vizio incideva sull’obbligo di motivazione e sulla possibilità di ricostruire il contenuto decisorio.

  • art. 161 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione sulla nullità della sentenza, conseguente ai vizi radicali riscontrati nella pronuncia d’appello.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; l’obbligo non è soddisfatto quando motivazione e dispositivo sono insanabilmente contraddittori e non consentono di comprendere la decisione.

  • art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    È richiamato tra le norme oggetto delle ulteriori censure, dichiarate assorbite, concernenti la genuinità dell’appalto.

  • art. 38, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

    È richiamato tra le norme oggetto delle ulteriori censure, dichiarate assorbite, concernenti la genuinità dell’appalto.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla quando il dispositivo dispone l’accoglimento, anche parziale, dell’impugnazione ma la motivazione disattende tutte le censure e non espone alcuna ragione idonea a giustificare la statuizione dispositiva.
  • L’obbligo costituzionale di motivazione non è soddisfatto quando, neppure mediante un’esegesi complessiva della pronuncia, sia possibile ricostruire la portata della decisione e l’iter logico che la sorregge.
  • La carenza radicale di motivazione sulla specifica statuizione relativa alle sanzioni determina la nullità della sentenza anche quando tale statuizione sia consequenziale rispetto all’obbligo contributivo principale.
  • Quando viene accertata in via logicamente pregiudiziale la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, le ulteriori censure di merito possono essere dichiarate assorbite e devono essere riesaminate dal giudice di rinvio insieme alla corretta delimitazione del decisum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazioneContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione

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