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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24686/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da un lavoratore per ottenere differenze retributive maturate nello svolgimento dell’attività di portierato notturno presso una struttura alberghiera, deducendo il diritto a compensi per lavoro straordinario e/o supplementare. In appello il lavoratore ha ottenuto riforma della decisione di primo grado favorevole alla società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 346 c.p.c., sostenendo che l’eccezione di prescrizione, già sollevata in primo grado e rimasta assorbita, era stata riproposta tardivamente in appello; 2) violazione dell’art. 36 Cost., assumendo che la prova testimoniale avesse dimostrato la natura discontinua della prestazione, con ampi tempi di inattività e retribuzione già equa; 3) violazione della disciplina sul lavoro discontinuo (art. 3 r.d. n. 692/1923, articolo unico r.d. n. 2657/1923, art. 5 r.d. n. 1955/1923 e art. 7 CCNL Turismo), deducendo che tale disciplina avrebbe escluso il superamento dell’orario settimanale e, quindi, il diritto al compenso straordinario/supplementare. Il lavoratore ha resistito con controricorso, poi dichiarato tardivo e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del lavoratore perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. Nel merito ha rigettato tutti i motivi della società ricorrente: ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione, perché in appello era sufficiente la riproposizione dell’eccezione ex art. 346 c.p.c. dato che in primo grado l’eccezione non era stata esaminata; ha dichiarato inammissibile il motivo sull’art. 36 Cost., perché tendeva in sostanza a sollecitare una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha infine ritenuto infondato il motivo sulla disciplina del lavoro discontinuo, confermando che, nel caso concreto, il lavoratore doveva rimanere costantemente disponibile durante l’intero turno notturno e che le ore comprese nel turno, pause incluse, potevano essere considerate lavoro effettivo con diritto alle maggiorazioni per straordinario e/o supplementare. Il ricorso principale è stato quindi respinto, con attribuzione alla ricorrente dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale

    il controricorso depositato oltre il termine è inammissibile

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza

  • art. 346 c.p.c.

    le eccezioni non esaminate dal primo giudice devono essere espressamente riproposte in appello per evitare la presunzione di rinuncia; nel rito del lavoro la riproposizione avviene nella memoria di costituzione

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    le eccezioni già decise in primo grado non possono essere riesaminate in appello se non mediante impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    si forma giudicato interno quando la parte non impugna una statuizione sfavorevole su un’eccezione di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    i motivi erano formalmente prospettati come violazione di legge

  • art. 36 Cost.

    invocato per sostenere l’inadeguatezza della retribuzione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare il fatto

  • art. 3 r.d. n. 692/1923

    norma richiamata dalla parte ricorrente sulla disciplina del lavoro discontinuo

  • articolo unico r.d. n. 2657/1923

    norma richiamata dalla parte ricorrente sulla disciplina del lavoro discontinuo

  • art. 5 r.d. n. 1955/1923

    norma richiamata dalla parte ricorrente sulla disciplina del lavoro discontinuo

  • art. 7 CCNL Turismo

    clausola collettiva richiamata per l’inquadramento del lavoro discontinuo notturno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    richiamato ai fini delle spese, in relazione alla mancata memoria

  • art. 436 c.p.c.

    nel rito del lavoro il termine per la riproposizione delle eccezioni non esaminate coincide con la memoria di costituzione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio

  • art. 21105/2018

    richiamata sul regime delle spese in presenza di inammissibilità del controricorso

  • Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020

    richiamata sul contributo unificato aggiuntivo

  • Cass. n. 9505 del 2024

    richiamata sul principio di riproposizione delle eccezioni non esaminate

  • Cass. n. 23925 del 2010

    richiamata per l’applicabilità dell’art. 346 c.p.c. nel rito del lavoro

  • Cass. n. 14438/2024

    richiamata sulla configurabilità del lavoro straordinario nel lavoro discontinuo

  • Cass. n. 18211/2012

    richiamata sulla configurabilità del lavoro straordinario nel lavoro discontinuo

Massime di principio

  • Nel rito civile, un’eccezione di merito non esaminata dal primo giudice deve essere espressamente riproposta in appello per evitare la presunzione di rinuncia; se invece l’eccezione è stata già rigettata o comunque decisa, la sua devoluzione al giudice di secondo grado richiede specifica impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la semplice riproposizione.
  • Nel rito del lavoro, la riproposizione delle eccezioni non esaminate deve avvenire nei termini processuali propri del grado di appello, ossia nella memoria di costituzione.
  • In cassazione, è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Nel lavoro discontinuo, il diritto al lavoro straordinario sussiste quando sia prefissato un orario determinato e risulti provato il suo superamento, tenendo conto delle modalità concrete di svolgimento del servizio e delle eventuali pause di inattività; inoltre, se il lavoratore deve restare costantemente disponibile per ogni richiesta, l’intero turno può essere considerato lavoro effettivo ai fini del compenso.
  • La disciplina del lavoro discontinuo non esclude in astratto il compenso per lavoro straordinario o supplementare quando l’organizzazione concreta del servizio imponga una disponibilità continuativa e un effettivo superamento dell’orario normale.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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