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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00833/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il pensionato ha chiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia sostenendo che, nella base di calcolo della retribuzione pensionabile, dovesse essere incluso il compenso corrisposto dal datore di lavoro per tutte le ore effettivamente lavorate, e non solo per le prime 195 ore computate dall'ente previdenziale. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la controversia non riguardasse il lavoro straordinario legato a specifici turni, ma quello reso per sopperire a carenze di organico o a esigenze organizzative. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17 della l. n. 889/1971, in relazione all'art. 2108 c.c., per avere la Corte d'appello escluso la computabilità, nella pensione, del compenso percepito per le ore oltre la centonovantacinquesima. L'ente previdenziale ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che, per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il compenso per lavoro straordinario deve essere interamente escluso dalla base pensionabile ai sensi degli artt. 5 e 17 l. n. 889/1971, senza possibilità di scomporlo in una quota tabellare computabile e in una quota maggiorativa esclusa. Ha quindi confermato la decisione d'appello che aveva negato la riliquidazione richiesta. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il rito camerale e il termine di deposito dell'ordinanza

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla memoria illustrativa del ricorrente

  • art. 5, l. n. 889/1971

    esclude dalla base pensionabile il compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria

  • art. 17, l. n. 889/1971

    stabilisce che gli elementi costitutivi della retribuzione pensionabile sono solo quelli dell'art. 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f)

  • art. 2108 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento del compenso per straordinario, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale pensionistica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nella disciplina pensionistica speciale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il compenso per lavoro straordinario è integralmente escluso dalla base di calcolo della pensione, senza operare distinzioni tra componente tabellare e componente maggiorativa.
  • Quando una norma speciale esclude il "compenso per lavoro straordinario" dalla retribuzione pensionabile, non è consentita un'interpretazione che ne frantumi l'importo in voci diverse al fine di renderne computabile una parte.
  • La verifica della computabilità pensionistica deve attenersi al dato letterale della disciplina speciale, che parifica quoad effectum tutte le prestazioni rese oltre l'orario normale di lavoro.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non è idoneo a superare una corretta ricostruzione della regola di diritto quando la questione sia già risolta in base al testo normativo e a un consolidato orientamento di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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