Cassazione Civile, Ordinanza n. 30293/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un provvedimento di irrogazione di sanzioni relativo all'anno d'imposta 2006 per investimenti e attività finanziarie detenuti all'estero. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo non applicabili retroattivamente sia la presunzione di evasione introdotta dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2009 sia il raddoppio dei termini previsto dai commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2-ter, del D.L. n. 78 del 2009 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come sostanziali e quindi irretroattive anche le disposizioni sul raddoppio dei termini, mentre queste avrebbero natura procedimentale e sarebbero soggette al principio tempus regit actum.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato solo in parte il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che la presunzione legale di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente, ma ha anche affermato che il raddoppio dei termini di cui ai commi 2-bis e 2-ter ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d'imposta precedenti la sua entrata in vigore. Poiché la sentenza impugnata aveva escluso retroattività anche per il raddoppio dei termini, la Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, D.L. n. 167 del 1990
Norma posta a base dell'irrogazione delle sanzioni oggetto di impugnazione.
art. 12, comma 2, D.L. n. 78 del 2009
La presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non è retroattiva.
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78 del 2009
Le disposizioni sul raddoppio dei termini hanno natura procedimentale, soggiacciono al principio tempus regit actum e si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
artt. 3 e 24 Cost.
Richiamati come argomento a sostegno della non retroattività della presunzione, per evitare pregiudizi al diritto di difesa del contribuente.
Massime di principio
- La presunzione legale di evasione introdotta in materia tributaria per investimenti esteri in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e, in mancanza di espressa previsione, non si applica ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Le disposizioni che incidono sui termini di decadenza per la notificazione degli atti di accertamento o sanzionatori hanno, se di contenuto meramente procedimentale, efficacia immediata secondo il principio tempus regit actum, anche quando si riferiscono a fatti imponibili anteriori.
- La qualificazione di una norma come sostanziale o procedimentale è decisiva per stabilirne la retroattività: una disciplina che incide sulla posizione difensiva del contribuente e sulla conservazione della documentazione tende ad essere considerata sostanziale, mentre quella che regola solo il procedimento e i termini dell'azione amministrativa è immediatamente applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30186/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30187/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30188/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30189/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30191/2021 del 27/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →