Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26671/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'indagine per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di dimensione transnazionale. Il tribunale del riesame aveva rigettato l'impugnazione difensiva contro una misura cautelare personale, ritenendo utilizzabili: a) le chat SkyECC trasmesse dall'autorità francese tramite ordine europeo di indagine, in quanto prove già acquisite e decrittate in un procedimento estero; b) le intercettazioni ambientali eseguite in Albania nell'ambito di una squadra investigativa comune; c) la nuova ordinanza cautelare emessa dopo la declaratoria di inefficacia della precedente, senza necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia; d) la motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) erronea applicazione dei principi delle Sezioni unite in tema di acquisizione e utilizzazione delle chat criptate, con asserita inutilizzabilità per violazione dell'art. 191 c.p.p., nullità per lesione del contraddittorio e mancata verifica dell'affidabilità del dato informatico; 2) erronea valutazione della genericità delle doglianze difensive sui diritti fondamentali e ribaltamento dell'onere probatorio; 3) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate in Albania per mancanza di autorizzazione giudiziale, con confusione tra spazio investigativo comune e spazio processuale comune; 4) illegittimità della permanenza in carcere dopo la declaratoria di inefficacia della misura, ritenendo che il tribunale dovesse valutare la mancata scarcerazione; 5) violazione degli artt. 302 e 294 c.p.p. per omissione di un nuovo interrogatorio di garanzia dopo la nuova ordinanza; 6) illegittimità dell'integrazione motivazionale svolta dal tribunale sulle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, assumendo che la motivazione genetica fosse mancante o comunque non integrabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato nel complesso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che: il primo motivo era generico e manifestamente infondato, perché le chat SkyECC erano state correttamente acquisite da autorità estera tramite O.E.I. e la difesa non aveva allegato elementi concreti di violazione di diritti fondamentali; il secondo motivo era infondato perché, in base a Sez. U Gjuzi, grava sulla parte che contesta l'utilizzabilità l'onere di allegare fatti specifici di violazione, non essendo configurabile un improprio ribaltamento dell'onere probatorio; il terzo motivo era inammissibile per difetto di specificità, poiché la censura sulle captazioni in Albania non indicava gli elementi necessari per verificare l'asserita illegittimità dell'attività svolta dalla squadra investigativa comune; il quarto motivo era infondato perché la nuova ordinanza cautelare poteva essere emessa anche prima dell'effettiva scarcerazione, se si tratta di nuovo provvedimento autonomo; il quinto motivo era inammissibile, poiché i vizi relativi all'interrogatorio di garanzia non sono deducibili nel riesame ma semmai con i rimedi contro il provvedimento del GIP; il sesto motivo era manifestamente infondato, poiché il tribunale del riesame può integrare una motivazione esistente, ma non una motivazione mancante, e nel caso concreto la motivazione sulle esigenze cautelari era già presente e poteva essere arricchita.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma di contestazione per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, anche nella forma transnazionale descritta in fatto

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato tra i reati-fine dell'associazione in materia di stupefacenti

  • art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato tra i reati contestati e considerato in relazione all'obbligatorietà dell'arresto in flagranza ai fini dell'utilizzabilità ex art. 270 c.p.p.

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato quale parametro della motivazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 309 c.p.p.

    norma sulla misura cautelare e sulle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte ribadisce che la nuova ordinanza può essere emessa anche prima della materiale scarcerazione se autonomamente fondata

  • art. 302 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di un nuovo interrogatorio dopo la declaratoria di inefficacia

  • art. 294 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di interrogatorio di garanzia; la Corte afferma che il relativo vizio non è deducibile nel riesame

  • art. 191 c.p.p.

    invocato per sostenere l'inutilizzabilità delle prove, ma la Corte esclude la violazione in assenza di allegazioni specifiche

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato per la dedotta nullità a regime intermedio per lesione del contraddittorio; la Corte non la ravvisa

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 238 c.p.p.

    richiamato come parte della disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti penali

  • art. 270 c.p.p.

    richiamato per l'utilizzabilità in diverso procedimento dei risultati delle intercettazioni o dei dati acquisiti, se relativi a delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza

  • art. 78 disp. att. c.p.p.

    richiamato quale norma sulla circolazione delle prove tra procedimenti

  • art. 6 Direttiva 2014/41/UE

    la Corte ne valorizza i requisiti di necessità/proporzionalità e astratta ammissibilità dell'atto, ma afferma che l'O.E.I. può essere emesso senza preventiva autorizzazione del giudice italiano quando si chiedono prove già in possesso dello Stato di esecuzione

  • art. 14, paragrafo 2, Direttiva 2014/41/UE

    richiamato per affermare che il giudice italiano mantiene il potere di verificare l'utilizzabilità delle prove ricevute tramite O.E.I.

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34

    norma di recepimento sulla squadra investigativa comune; gli atti compiuti all'estero hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo il codice di rito italiano

  • Decisione-quadro 2002/465/GAI

    richiamata come fonte della disciplina delle squadre investigative comuni

  • art. 729-quinquies, comma 2, c.p.p.

    richiamato con riferimento ai casi previsti da accordi internazionali e alla cooperazione investigativa transnazionale

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria

Massime di principio

  • In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione al procedimento italiano di contenuti di comunicazioni già acquisiti e decrittati dall'autorità giudiziaria estera non richiede una preventiva autorizzazione del giudice italiano quando si tratta di prove già in possesso dell'autorità dello Stato di esecuzione.
  • Il giudice italiano conserva comunque il potere di verificare l'utilizzabilità delle prove ricevute tramite cooperazione internazionale, ma la parte che contesta l'impiego del materiale probatorio deve allegare fatti concreti e specifici idonei a dimostrare la violazione di diritti fondamentali o di divieti probatori.
  • L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo di decriptazione, di per sé, non integra violazione dei diritti fondamentali, salvo specifiche allegazioni di alterazione o inattendibilità del dato informatico.
  • Nel giudizio di legittimità, anche quando si deducono errores in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo specifico gli elementi necessari a fondare la censura; censure meramente generiche o ipotetiche sono inammissibili.
  • Gli atti compiuti all'estero da una squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo la legge processuale italiana e sono utilizzabili secondo la legge italiana.
  • La deduzione dell'irregolarità dell'interrogatorio di garanzia o della fase successiva all'emissione della misura cautelare non è devolvibile al tribunale del riesame, ma segue i rimedi propri contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari.
  • Il tribunale del riesame può integrare una motivazione cautelare esistente, ma non sanare la totale mancanza di motivazione sui presupposti della misura; ove la motivazione sia già presente, può essere arricchita da ulteriori elementi.

Come è indicizzato

MaterieCaporalatoIntercettazioniImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariSpaccio
RamiReati in materia di lavoroProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.