Cassazione Penale, Sentenza n. 26614/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carbone ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto la sua istanza di liberazione condizionale. Il Tribunale aveva rilevato l'esistenza di elementi positivi (collaborazione con la giustizia, parere favorevole della PNAA, condotta regolare in località protetta, attività lavorativa) ma aveva negato il beneficio per la presunta mancata prova del "sicuro ravvedimento", principalmente per l'insufficiente adempimento di obbligazioni civili e di iniziative risarcitorie verso le vittime e per la recente concessione della detenzione domiciliare rispetto al fine pena. Nel ricorso si deduceva motivazione contraddittoria e carente, violazione dell'art. 606, c.1, lett. b) ed e) c.p.p., e mancata valutazione piena degli indici favorevoli (anche alla luce del parere della PNAA e delle informazioni del Servizio Centrale di Protezione). La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale fosse apodittico e contraddittorio, non avesse valutato coerentemente tutti gli indici favorevoli (durata e rilevanza della collaborazione, lavoro stabile, vita regolare in protezione) e avesse dato peso eccessivo e non adeguatamente motivato alla mancanza di iniziative risarcitorie, senza considerare la reale capacità economica o iniziative in corso (es. mandato al difensore).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. Nel rinvio la Corte precisa che il Tribunale dovrà riesaminare la domanda con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi espressi: valutare il "sicuro ravvedimento" in modo complessivo tenendo conto di tutti gli indici sintomatici (durata e importanza della collaborazione, lavoro, rapporti familiari e giudiziari, pareri della PNAA e del Servizio Centrale di Protezione) e non fondare il diniego unicamente sulla carenza di iniziative risarcitorie, valutando inoltre la concretezza e le possibilità economiche del ricorrente e le iniziative già intraprese (anche se limitate).
Norme richiamate
riferimento al requisito del "sicuro ravvedimento" e all'obbligo di adempimenti civili e iniziative riparatorie previsto dall'ultimo comma
La norma impone la valutazione del "sicuro ravvedimento" come requisito per la liberazione condizionale; la Corte ricorda che tale valutazione va fatta tenendo conto di tutti gli indici di ravvedimento e che l'assenza di iniziative risarcitorie non può avere valore determinante se soppesata rispetto ad altri elementi (es. collaborazione duratura, lavoro, reinserimento).
art. 16-novies d.l. 15/01/1991, n. 8
richiamata in relazione alla disciplina speciale dei collaboratori di giustizia
La disciplina specifica per i collaboratori di giustizia richiede che il giudice consideri particolari indici sintomatici del ravvedimento (es. arco temporale della collaborazione, rapporti con familiari e personale giudiziario, attività lavorative o sociali successive alla collaborazione); la Corte sottolinea che questi indici devono essere valutati complessivamente e non delegittimati dal solo mancato adempimento risarcitorio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
articolo richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione
Le censure mirano a violazioni delle norme sui motivi della decisione; la Corte accoglie il rilievo che l'ordinanza fosse contraddittoria, apodittica e mancasse di una motivazione puntuale e coerente rispetto agli elementi favorevoli emersi.
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia la valutazione del "sicuro ravvedimento" deve essere olistica: il giudice deve considerare l'insieme degli indici (durata e qualità della collaborazione, lavoro stabile, rapporti familiari, pareri degli organi di protezione) e non può fondare il diniego solo sull'assenza o insufficienza di iniziative risarcitorie.
- La mancata o limitata attuazione di riparazioni economiche non ha valore assoluto e determinante se non è valutata alla luce della capacità economica del condannato, delle difficoltà oggettive (es. vittime all'estero) e di eventuali iniziative già intraprese (mandati a difensori, pagamenti parziali).
- Il Tribunale deve motivare in modo chiaro e specifico quale concreta condotta negativa impedisca di ritenere raggiunto il sicuro ravvedimento; motivazioni generiche o apodittiche sono suscettibili di annullamento in sede di legittimità.
- Elementi come lavoro stabile, vita regolare in località protetta, assenza di condotte criminose successive e pareri favorevoli della PNAA o del Servizio Centrale di Protezione sono indici forti di reinserimento sociale e devono essere adeguatamente valorizzati nella prognosi favorevole al rilascio condizionale.
- Se il giudice ritiene rilevante la recente concessione di misure alternative (es. detenzione domiciliare), deve esplicitare perché ciò invalida la misura di ravvedimento e valutare la durata residua della pena rispetto al periodo già trascorso e alle concrete possibilità di consolidamento del reinserimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26506/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26507/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26508/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26509/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26510/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26511/2024 del 05/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →