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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06625/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per la contraffazione di una patente straniera, ritenuta punibile ai sensi degli artt. 482 e 477 c.p., con pena di mesi due e giorni venti di reclusione. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma la censura era sollevata solo in appello. Con il secondo motivo lamentava erronea valutazione dei mezzi di prova e vizio di motivazione, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione del materiale probatorio. Con il terzo motivo contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta fosse non offensiva o comunque tenue. Con il quarto motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del falso come non grossolano e non innocuo, ma la censura era ritenuta generica e indeterminata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla nullità del decreto di citazione, perché la relativa eccezione, essendo una nullità a regime intermedio, doveva essere proposta non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado. Ha dichiarato non consentito in sede di legittimità il motivo che mirava a una nuova valutazione delle prove e ha rilevato che la sentenza di appello era congruamente motivata e non specificamente censurata. Ha reputato infondato anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto, poiché la mancanza di abilitazione alla guida e la natura non innocua del falso escludevano l'art. 131-bis c.p. Ha infine ritenuto generico il motivo relativo a falso grossolano o innocuo, osservando comunque che la contraffazione di patente straniera non grossolana integra il reato contestato anche se il documento non sarebbe valido per la guida in Italia. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 482-477 c.p.

    La contraffazione non grossolana di una patente straniera integra il reato di falsità materiale/uso di atto falso richiamato nel capo di imputazione.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Le memorie devono essere depositate almeno quindici giorni prima dell'udienza, altrimenti sono tardive.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere censure specifiche e determinate; la genericità rende il motivo inammissibile.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenti apprezzabile offensività e pericolosità, come nel caso della circolazione con patente falsa o non abilitante.

  • art. 194 c.p.p.

    Il divieto di apprezzamenti personali del teste non opera quando questi riferisca fatti direttamente percepiti e inscindibili dalle sue competenze o attività specifiche.

  • art. 135 cod. strada

    Richiamato nel ragionamento sulla validità della patente straniera ai fini della guida nel territorio nazionale.

  • art. 136 cod. strada

    Richiamato nel ragionamento sulla validità della patente straniera ai fini della guida nel territorio nazionale.

Massime di principio

  • In tema di nullità a regime intermedio, l'eccezione relativa all'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari va proposta tempestivamente, al più tardi fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; se sollevata solo in appello è tardiva.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rilettura del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi logicamente e giuridicamente rilevanti della motivazione.
  • La doglianza di vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove è inammissibile.
  • La particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte che, per le modalità concrete e per la natura del documento falsificato, rivelino una significativa pericolosità o offensività, anche se il falso non sia grossolano.
  • La contraffazione non grossolana di una patente straniera integra il reato di falsità anche quando il documento non sia abilitante alla guida in Italia, poiché la validità amministrativa del titolo non elide di per sé l'offesa penalmente rilevante.
  • Il motivo di ricorso fondato su una qualificazione del falso come grossolano o innocuo deve indicare con precisione gli elementi fattuali e logici che renderebbero erronea la decisione impugnata; in difetto, la censura è generica e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità materialeInutilizzabilitàParticolare tenuità del fatto
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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