Cassazione Penale, Ordinanza n. 06584/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato dal capo relativo alle lesioni personali aggravate perché il fatto non sussiste e aveva invece confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie, rideterminando la pena. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale, ma in modo ritenuto del tutto generico e non idoneo a formulare censure effettive di legittimità contro la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico e non specificamente riferito al caso concreto, richiamando il principio secondo cui non sono ammissibili doglianze meramente assertive e non adeguatamente sviluppate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa per l'impugnazione inammissibile, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve formulare censure specifiche e puntuali rispetto alla decisione impugnata; non sono ammissibili doglianze generiche, meramente assertive o solo astrattamente riferite al caso concreto.
- La mera deduzione di un vizio motivazionale, se non accompagnata da un'effettiva critica della ratio decidendi della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia imputabile a colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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