Cassazione Penale, Ordinanza n. 06585/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per furto aggravato in relazione ai capi 3 e 4 della rubrica. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e illogicità della motivazione, contestando l'affermazione di responsabilità per il fatto aggravato di cui al capo 3. Tuttavia, secondo la Corte, il ricorso non ha articolato vere censure di legittimità, ma ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti e una lettura alternativa delle risultanze probatorie, senza indicare specifici travisamenti della prova e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione anche sulle immagini del sistema di videosorveglianza, ritenute idonee a dimostrare la presenza dell'imputato nella zona e la commissione del fatto da parte di più di tre persone, compreso il ricorrente.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato implicitamente per i motivi di violazione di legge e vizio di motivazione dedotti in cassazione, ma non specificamente sviluppato nel testo
non citato espressamente, ma il tema probatorio attiene alla valutazione delle prove utilizzate per affermare la responsabilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti e delle prove.
- Per censurare utilmente la motivazione della sentenza impugnata occorre confrontarsi con il ragionamento decisorio del giudice di merito e indicare specifici profili di travisamento della prova o di manifesta illogicità, non essendo sufficiente la sola contrapposizione di una diversa lettura del compendio istruttorio.
- Le immagini del sistema di videosorveglianza possono costituire elemento probatorio idoneo a corroborare l'identificazione dell'imputato e la ricostruzione della partecipazione al fatto, se valutate in modo congruo e logico dal giudice di merito.
- La manifesta inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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