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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06587/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell'impugnazione evidentemente inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato dall'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, c.p. Il ricorso articolava due motivi: (1) deduzione della violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto in appropriazione indebita e per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. nonché delle attenuanti generiche; (2) censura del vizio di motivazione in punto di colpevolezza, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte ha rilevato che il primo motivo era in parte inedito, perché le questioni non erano state devolute con specificità al giudice di appello, e comunque manifestamente infondato, poiché l'appropriazione indebita presuppone il possesso del bene in capo all'agente, elemento qui neppure allegato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto, senza censurare l'iter argomentativo della sentenza impugnata e senza dedurre travisamento della prova.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata quale titolo di condanna confermata in appello.

  • art. 61, n. 1, c.p.

    Aggravante contestata e confermata insieme al furto.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità invocata dal ricorrente e non riconosciuta.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per affermare che non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute specificamente al giudice di appello, salvo eccezioni limitate.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • La riqualificazione di un fatto da furto ad appropriazione indebita presuppone la verifica del possesso del bene in capo all'agente; in difetto di tale allegazione, la censura è manifestamente infondata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limita a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre travisamento della prova, non integra un valido vizio di motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurtoAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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