Cassazione Penale, Ordinanza n. 06580/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato per due episodi di furto aggravato e definito in appello con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello), ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore articolando due censure. Con il primo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., nella parte in cui non consente all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 111 Cost. e 13 CEDU. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per asserita omissione di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sostenendo che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente giustificato la pena concordata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la previsione della necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime illegittimamente il diritto di difesa. Ha inoltre rilevato, in via autonoma, il difetto di interesse della censura costituzionale, non essendo stata indicata una concreta utilità processuale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché, nel concordato in appello, sono deducibili solo questioni inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione; restano invece estranee le doglianze sui motivi rinunciati, compresa la critica alla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. Inoltre, la sentenza impugnata aveva comunque richiamato la motivazione di primo grado sulla gravità, professionalità e partecipazione attiva dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il concordato in appello, rilevante perché il giudizio di legittimità sulle censure è limitato ai profili inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
La previsione della necessaria assistenza tecnica del difensore per proporre ricorso per cassazione non è ritenuta illegittima; la scelta legislativa è considerata ragionevole e non lesiva delle facoltà difensive.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte esclude la violazione del principio del giusto processo.
art. 13 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte esclude che la disciplina denunciata ne comporti violazione.
La Corte richiama il difetto di interesse quando il ricorrente non indica la concreta utilità della censura proposta.
I parametri di commisurazione della pena non sono sindacabili con ricorso fondato su motivi rinunciati nel concordato in appello; la loro valutazione non può essere autonomamente contestata in cassazione nel caso esaminato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. nella parte in cui impone la rappresentanza tecnica del difensore per proporre il ricorso, poiché la previsione rientra nella discrezionalità del legislatore ed è giustificata dalla complessità tecnica del giudizio di legittimità.
- Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente non chiarisce quale concreta utilità processuale deriverebbe dall'accoglimento del motivo.
- Nel concordato in appello sono deducibili in sede di legittimità soltanto questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice; non possono essere riproposte doglianze sui motivi di appello rinunciati.
- Chi aderisce al concordato in appello e partecipa alla determinazione della pena non può poi contestare in cassazione la mancata autonoma motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo il caso di pena illegale.
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