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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06586/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per furto. L'unico motivo deduceva la violazione del combinato disposto degli artt. 90-bis c.p.p. e 152 c.p., sostenendo che il magistrato procedente avrebbe dovuto informare la persona offesa della facoltà di rimettere la querela. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che nessuna norma prevede l'obbligo invocato dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, reato per il quale è stata confermata la condanna in appello.

  • art. 90-bis c.p.p.

    La Corte esclude che da questa disposizione possa desumersi un obbligo del magistrato procedente di informare la persona offesa della facoltà di rimettere la querela.

  • art. 152 c.p.

    La disposizione sulla remissione di querela è richiamata dal ricorrente, ma la Corte afferma che non impone l'avviso alla persona offesa nei termini prospettati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è manifestamente infondato perché fondato su un obbligo non previsto da alcuna norma.
  • La disciplina dell'informazione alla persona offesa non può essere estesa oltre il dato normativo sino a imporre adempimenti non espressamente contemplati dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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