Cassazione Penale, Ordinanza n. 06588/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva concesso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., rideterminando in senso più favorevole la pena, ma confermando la condanna per i delitti aggravati di evasione e furto. Con il ricorso sono state dedotte violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione: da un lato, si è censurata la mancata riunione del procedimento ad altro giudizio fissato per la stessa data; dall'altro, si è contestata la piena prova della colpevolezza e l'eccessività della pena, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti e dolendosi anche della mancata applicazione dell'attenuante già concessa in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata riunione dei procedimenti, osservando che i provvedimenti di riunione o mancata riunione hanno natura meramente ordinatoria e sono sottratti a impugnazione. Ha inoltre qualificato come non consentite le censure sulla valutazione del fatto e sulla pena, perché dirette a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio senza denunciare specifici vizi di legittimità o travisamento della prova; ha anche rilevato l'inconsistenza della doglianza sull'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, già riconosciuta dalla Corte territoriale. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p., ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, già concessa in appello; la doglianza sul suo mancato riconoscimento è stata reputata infondata perché l'attenuante risultava già applicata
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- I provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti hanno natura meramente ordinatoria e non sono autonomamente impugnabili.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o limitarsi a contestare la valutazione del merito compiuta dai giudici di merito, se non si indica un effettivo vizio di legittimità o un travisamento della prova.
- La censura sulla motivazione deve investire l'iter argomentativo della sentenza impugnata e non può risolversi in una generica riproposizione delle difese svolte nei precedenti gradi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'impugnazione risulti manifestamente infondata o colpevolmente proposta, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06580/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06584/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06585/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06586/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06587/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06589/2026 del 18/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →