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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 631/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) profili processuali e nullità per aver disposto giudizio immediato separato (art. 453 c.p.p. e correlati) e mancanza dell'udienza preliminare con pregiudizio del diritto di difesa; censura anche di incostituzionalità dell'art. 453, comma 1-bis c.p.p.; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova per aver ritenuto la responsabilità del ricorrente basandosi essenzialmente sulle dichiarazioni del collaborante/concorrente Chieffi e su elementi che a detta difensiva sarebbero contraddittori o carenti; (3) errata applicazione e qualificazione del reato associativo (art. 416 c.p.) e mancata riqualificazione/assoluzione per dubbi, contestando l'esistenza del vincolo associativo, del numero minimo di partecipanti, della struttura organizzativa e della partecipazione decisionale del Di Gennaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto processuale ha ritenuto che i rilievi sulla decisione di giudizio immediato reiterino censure già valutate e non emergano nullità assolute che consentano sindacato in sede di legittimità; ha richiamato la giurisprudenza che limita il controllo sulla decisione del GIP ex art. 453 c.p.p. salvo casi di nullità ex artt. 178 e 180 c.p.p. Sul merito, la Corte ha ritenuto improponibili in cassazione le critiche che rimandano a una rivalutazione delle prove e ha confermato che la motivazione di merito è adeguata (doppia conforme, riscontri documentali e intercettazioni a sostegno delle dichiarazioni del Chieffi). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese civili nella misura disposta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La decisione del GIP di disporre il giudizio immediato su richiesta del PM non è sindacabile in Cassazione salvo la presenza di nullità assolute espressamente previste dagli artt. 178 e 180 c.p.p.; le censure di mera opportunità o di pregiudizio difensivo, già valutate in sede di merito, sono inammissibili in cassazione.
  • La richiesta e l'accoglimento del rito abbreviato sanano molte nullità processuali non assolute (art. 438, comma 6-bis c.p.p.), per cui le impugnazioni che si fondano su tali nullità sono spesso precluse.
  • In cassazione non è consentito rinnovare la valutazione delle prove: le doglianze che chiedono una rivalutazione delle credibilità o della persuasività degli elementi probatori sono inammissibili salvo il caso di travisamento manifesto o di doppia conforme con evidenza macroscopica.
  • L'assoluzione o l'esito diverso per altri coimputati non impedisce di ritenere responsabile un singolo se sussistono riscontri probatori concreti che dimostrino la partecipazione richiesta dalla fattispecie associativa (almeno tre partecipanti e ruolo concreto), soprattutto quando vi sono riscontri documentali e intercettazioni.
  • La testimonianza di un collaborante o di un coimputato può essere sufficiente se adeguatamente riscontrata; i giudici devono motivare l'attendibilità con riferimenti circostanziati a elementi di riscontro esterni alle sole dichiarazioni.
  • Le censure di incostituzionalità di norme processuali relative all'immediato o alla rapidità del procedimento sono difficilmente efficaci in sede di ricorso per cassazione quando il sistema giurisprudenziale ha già delineato l'interpretazione costituzionalmente conforme.

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