Cassazione Penale, Sentenza n. 631/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) profili processuali e nullità per aver disposto giudizio immediato separato (art. 453 c.p.p. e correlati) e mancanza dell'udienza preliminare con pregiudizio del diritto di difesa; censura anche di incostituzionalità dell'art. 453, comma 1-bis c.p.p.; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova per aver ritenuto la responsabilità del ricorrente basandosi essenzialmente sulle dichiarazioni del collaborante/concorrente Chieffi e su elementi che a detta difensiva sarebbero contraddittori o carenti; (3) errata applicazione e qualificazione del reato associativo (art. 416 c.p.) e mancata riqualificazione/assoluzione per dubbi, contestando l'esistenza del vincolo associativo, del numero minimo di partecipanti, della struttura organizzativa e della partecipazione decisionale del Di Gennaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto processuale ha ritenuto che i rilievi sulla decisione di giudizio immediato reiterino censure già valutate e non emergano nullità assolute che consentano sindacato in sede di legittimità; ha richiamato la giurisprudenza che limita il controllo sulla decisione del GIP ex art. 453 c.p.p. salvo casi di nullità ex artt. 178 e 180 c.p.p. Sul merito, la Corte ha ritenuto improponibili in cassazione le critiche che rimandano a una rivalutazione delle prove e ha confermato che la motivazione di merito è adeguata (doppia conforme, riscontri documentali e intercettazioni a sostegno delle dichiarazioni del Chieffi). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese civili nella misura disposta.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione al sodalizio quando risultano almeno tre soggetti coinvolti e quando ruolo, finalità e modus operandi emergono dagli elementi probatori; l'assoluzione di altri coimputati non preclude la condanna se vi sono riscontri sufficienti circa la partecipazione di tre o più persone.
Il reato-fine del sodalizio è stato ricostruito nella forma di truffa mediante false polizze fideiussorie; la Corte ha ritenuto coerente la qualificazione penalistica indicata dai giudici di merito.
art. 305, comma 2 d.lgs. 209/2005 (esercizio abusivo dell'intermediazione assicurativa)
I giudici hanno ritenuto compatibile la convivenza tra la truffa e l'abusiva intermediazione assicurativa nell'ambito dell'attività del sodalizio che immetteva sul mercato garanzie false.
art. 438, comma 6-bis c.p.p. (effetti della richiesta di rito abbreviato)
L'accoglimento del rito abbreviato è fonte di sanatoria delle nullità non assolute; la Corte ha applicato il principio secondo cui, richiesto l'abbreviato, molte nullità sono precluse salvo quelle assolute.
art. 453, comma 1-bis e comma 2 c.p.p. (richiesta e disciplina del giudizio immediato)
La decisione del GIP di disporre il giudizio immediato, richiesta dal PM ai sensi dell'art. 453, non è sindacabile in cassazione salvo che emerga una nullità assoluta; la Corte ha escluso l'esistenza di tali nullità nel caso concreto.
art. 455, comma 1-bis c.p.p. (decisione adesiva del GIP)
La Corte ha ritenuto che la natura endoprocessuale di tale decisione renda inammissibile il sindacato in sede di legittimità, a meno di nullità assolute espressamente previste.
artt. 178 e 180 c.p.p. (nullità e casi di nullità assoluta)
Solo ove ricorra una nullità assoluta prevista da tali norme la decisione sul giudizio immediato può essere sindacata in Cassazione; qui non sono stati dedotti né ravvisati tali casi.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (motivi di cassazione - vizio di motivazione)
La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità in tema di motivazione e valutazione delle prove: non è consentita una rinnovata valutazione in fatto salvo i casi di manifesta illogicità o doppia conforme con macroscopico travisamento.
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese in caso di dichiarazione di inammissibilità)
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione e degli oneri accessori (qui anche la multa alla Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- La decisione del GIP di disporre il giudizio immediato su richiesta del PM non è sindacabile in Cassazione salvo la presenza di nullità assolute espressamente previste dagli artt. 178 e 180 c.p.p.; le censure di mera opportunità o di pregiudizio difensivo, già valutate in sede di merito, sono inammissibili in cassazione.
- La richiesta e l'accoglimento del rito abbreviato sanano molte nullità processuali non assolute (art. 438, comma 6-bis c.p.p.), per cui le impugnazioni che si fondano su tali nullità sono spesso precluse.
- In cassazione non è consentito rinnovare la valutazione delle prove: le doglianze che chiedono una rivalutazione delle credibilità o della persuasività degli elementi probatori sono inammissibili salvo il caso di travisamento manifesto o di doppia conforme con evidenza macroscopica.
- L'assoluzione o l'esito diverso per altri coimputati non impedisce di ritenere responsabile un singolo se sussistono riscontri probatori concreti che dimostrino la partecipazione richiesta dalla fattispecie associativa (almeno tre partecipanti e ruolo concreto), soprattutto quando vi sono riscontri documentali e intercettazioni.
- La testimonianza di un collaborante o di un coimputato può essere sufficiente se adeguatamente riscontrata; i giudici devono motivare l'attendibilità con riferimenti circostanziati a elementi di riscontro esterni alle sole dichiarazioni.
- Le censure di incostituzionalità di norme processuali relative all'immediato o alla rapidità del procedimento sono difficilmente efficaci in sede di ricorso per cassazione quando il sistema giurisprudenziale ha già delineato l'interpretazione costituzionalmente conforme.
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