Cassazione Civile, Ordinanza n. 07968/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una convenzione stipulata per la realizzazione di aree artigianali attrezzate. La società originaria affidataria dell’opera, poi fallita, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministrazione per il pagamento del corrispettivo relativo ai lavori eseguiti prima del fallimento. L’amministrazione aveva proposto opposizione, deducendo di avere già corrisposto acconti e di avere legittimamente sospeso ulteriori pagamenti per gravi inadempimenti dell’esecutrice; chiedeva anche il risarcimento dei danni. In sede di legittimità, la Corte aveva già chiarito che, essendo il contratto sciolto per il fallimento dell’appaltatore, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non era più invocabile per negare il corrispettivo maturato, restando salva la tutela risarcitoria dell’amministrazione. Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale ha liquidato il credito dovuto per i lavori eseguiti, ha escluso il conteggio di una penale per ritardi in assenza di specifica contestazione, ha riconosciuto soltanto gli interessi legali e non quelli speciali ex L. n. 741/1981, e ha determinato l’IVA sulla base dell’aliquota vigente al momento della convenzione, ritenendo inoltre inammissibile la domanda di adeguamento all’aliquota sopravvenuta perché già ricompresa nei limiti della domanda monitoria. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato interno e delle norme sul rinvio, sostenendo che la Corte di rinvio non potesse rimettere in discussione la qualificazione del rapporto e il regime degli interessi; 2) falsa applicazione della normativa sugli interessi di mora negli appalti pubblici e della disciplina transitoria, per il mancato riconoscimento degli interessi ex L. n. 741/1981; 3) falsa applicazione della disciplina IVA, perché l’aliquota avrebbe dovuto essere quella vigente al momento del pagamento del corrispettivo da parte dell’ente pubblico; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che l’adeguamento dell’IVA fosse accessorio richiesto legittimamente in appello; 5) violazione degli artt. 183, 112 e 394 c.p.c., affermando di avere sempre chiesto l’aggiornamento dell’IVA alle aliquote succedutesi nel tempo. La Corte di cassazione ha respinto anche l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, rilevando che la notificazione della sentenza alla parte e non al difensore non era idonea a far decorrere il termine breve.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il precedente arresto di legittimità aveva già confermato la qualificazione del rapporto come concessione di sola costruzione di opera pubblica assimilabile all’appalto, ma sciolta per il fallimento con effetti ex nunc; da ciò discendeva l’inapplicabilità degli interessi speciali ex L. n. 741/1981. Ha poi respinto i motivi sull’IVA, chiarendo che la convenzione prevedeva un importo complessivo fisso e invariabile comprensivo dell’IVA, che la perizia di variante aveva modificato solo il quantum dell’IVA senza alterare il totale, e che in tema di operazioni verso lo Stato l’esigibilità dell’imposta è differita al pagamento ma resta fermo il momento di effettuazione dell’operazione, con conseguente applicazione dell’aliquota vigente a tale momento. Ha inoltre condiviso la valutazione della corte di merito secondo cui la somma IVA era già compresa nell’importo richiesto con il decreto ingiuntivo, rendendo inammissibile la pretesa di aggiornamento in corso di causa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
l'eccezione di inadempimento sospende l'adempimento nella prospettiva di esecuzione del contratto, ma non è invocabile quando il contratto si sia già sciolto per qualsiasi causa.
art. 81 l.f.
lo scioglimento del contratto per fallimento dell'appaltatore opera ex nunc, facendo salvi gli effetti già prodotti e attribuendo all'appaltatore il corrispettivo per le opere eseguite.
art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
per le prestazioni rese allo Stato e ad altri enti pubblici l'esigibilità dell'IVA è differita al pagamento del corrispettivo, ma il momento dell'effettuazione dell'operazione resta distinto.
le prestazioni rese in esecuzione di contratto di appalto costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per il regime di emissione delle fatture nelle operazioni a esigibilità differita.
art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per l'annotazione delle fatture nelle operazioni a esigibilità differita.
in appello possono essere domandati interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza impugnata, ma la Corte ha ritenuto che la pretesa di aggiornamento dell'IVA fosse comunque priva di fondamento nel caso concreto.
nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione le questioni coperte dal dictum rescindente.
richiamato insieme alle norme sul giudizio di rinvio per dedurre i limiti del potere del giudice di rinvio.
richiamato in relazione alla formazione del giudicato.
richiamato in relazione al giudicato interno.
richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato con riferimento alla valutazione delle risultanze di causa.
richiamato con riferimento alla valutazione delle prove.
L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4
la disciplina speciale degli interessi di mora negli appalti pubblici non è applicabile quando il contratto si è già sciolto e, nel caso esaminato, non poteva comunque essere richiamata per negare il corrispettivo maturato.
L.R. Sicilia 29 aprile 1985 n. 21
richiamata quale fonte del rinvio alla disciplina speciale sugli interessi, ma ritenuta non applicabile nel caso concreto per le ragioni sopra esposte.
d.P.R. n. 554 del 1999
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei lavori pubblici e dei suoi regimi transitori.
d.lgs. n. 163 del 2006
richiamato dalla ricorrente in relazione alla sopravvenuta abrogazione e alla disciplina transitoria.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina regolamentare dei lavori pubblici.
R.D.L. n. 375 del 1936
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme invocate sulla disciplina pubblicistica del rapporto.
Massime di principio
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere opposta per paralizzare la domanda di pagamento del corrispettivo quando il contratto si sia già sciolto per una causa legale sopravvenuta; in tale ipotesi trova applicazione la disciplina degli effetti dello scioglimento e resta salvo soltanto l'eventuale risarcimento del danno.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione questioni coperte dal dictum rescindente o dal giudicato interno.
- Nei contratti con la pubblica amministrazione, se il corrispettivo è pattuito come importo complessivo fisso e invariabile comprensivo dell'IVA, l'eventuale aggiornamento dell'aliquota non consente di superare il limite economico della domanda originaria quando la pretesa sia stata già integralmente quantificata.
- Per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, l'esigibilità dell'IVA è differita al pagamento del corrispettivo, ma il momento di effettuazione dell'operazione resta autonomo; l'aliquota applicabile è quella vigente al momento in cui l'operazione si considera effettuata, salvo diversa opzione normativa.
- La domanda di interessi o accessori speciali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici deve essere coerente con la qualificazione del rapporto e con il regime temporale applicabile; se il rapporto è già sciolto per fallimento e la Corte di legittimità ha escluso la perdurante operatività dell'eccezione di inadempimento, non è possibile utilizzare tale disciplina per negare il credito principale.
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