Cassazione Penale, Ordinanza n. 34411/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi dedotti non erano consentiti contro la sentenza di applicazione della pena e, comunque, che la doglianza sulla qualificazione giuridica del porto dell'arma era infondata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena concordata per i reati di furto in abitazione/danneggiamento e porto di arma. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto relativo al porto di arma ex art. 4 L. 110/1975, sostenendo che il coltello fosse stato utilizzato solo per danneggiare la zanzariera in occasione del furto e non per offendere la persona. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che tali doglianze non rientrano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., salvo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, e ha ritenuto comunque manifestamente infondata la censura sulla qualificazione del porto di arma, richiamando la natura di reato di pericolo presunto della fattispecie e la sufficienza della motivazione in caso di patteggiamento.
Norme richiamate
È la norma che disciplina il patteggiamento, richiamata come base della sentenza impugnata e come contesto processuale in cui il ricorso è soggetto a limiti speciali.
Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norma incriminatrice contestata nell'imputazione, relativa al danneggiamento.
Norma incriminatrice contestata nell'imputazione, relativa al furto in abitazione o con strappo.
Richiamata come base delle aggravanti contestate al furto.
Norma contestata per il porto di arma o oggetto atto ad offendere; la Corte ribadisce che si tratta di reato di pericolo presunto e che la finalità concreta del porto non esclude di per sé la tipicità.
Richiamato come controllo doveroso anche nella sentenza di patteggiamento per escludere cause evidenti di proscioglimento.
art. 27 Cost.
Evocato in relazione al controllo sulla congruità della pena patteggiata.
Base processuale per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
Norma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., ampliando ma al tempo stesso tipizzando i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se investe effettivamente la sussunzione giuridica, non quando mira a contestare la finalità concreta della condotta o la ricostruzione fattuale dell'uso dell'arma.
- Il porto di un'arma o di un oggetto atto ad offendere ex art. 4 L. 110/1975 opera come reato di pericolo presunto, rispetto al quale il legislatore può anticipare la soglia di tutela purché la scelta non sia irrazionale o arbitraria.
- Il principio di offensività, nei reati di pericolo presunto, richiede al giudice ordinario un'interpretazione teleologicamente orientata che eviti l'estensione della fattispecie a condotte prive di apprezzabile potenzialità lesiva.
- Nella sentenza di patteggiamento la motivazione può essere succinta e può fondarsi sulla descrizione del fatto emergente dal capo d'imputazione, sulla correttezza della qualificazione giuridica e sulla verifica di assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p.
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