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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34388/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che, pur avendo ritenuto prevalenti le attenuanti generiche e ridotto la pena, aveva confermato la sua responsabilità per furto in abitazione aggravato. Il primo motivo deduceva violazione di legge penale in ordine agli elementi costitutivi del furto in abitazione, sostenendo che il fatto non integrasse la fattispecie di cui all'art. 624-bis c.p. Il secondo motivo denunciava vizio di motivazione, lamentando che la decisione impugnata non avesse risposto alle specifiche doglianze difensive, in particolare a una missiva prodotta per escludere che il luogo del fatto potesse qualificarsi come privata dimora.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati e generici i motivi, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla qualificazione del luogo del reato: pur essendo destinato ad attività lavorativa o professionale, vi si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata, non era aperto al pubblico e non era accessibile a terzi senza il consenso del titolare. Il ricorso non si è confrontato effettivamente con tale motivazione, limitandosi a una critica non specifica. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La fattispecie di furto in abitazione ricorre anche quando il luogo, pur destinato ad attività lavorativa o professionale, sia concretamente utilizzato non occasionalmente per atti della vita privata e non sia aperto al pubblico né liberamente accessibile a terzi.

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    L'aggravante è stata contestata e mantenuta unitamente alla qualificazione del fatto come furto in abitazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del furto in abitazione, non è decisivo che il locale sia formalmente destinato ad attività lavorativa o professionale: occorre verificare se, in concreto, vi si svolgano non occasionalmente atti della vita privata e se il luogo non sia aperto al pubblico o accessibile a terzi senza il consenso del titolare.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già formulate in appello, senza una critica effettiva della motivazione, rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia connotata da colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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