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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34397/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione, contestando la tenuta logica dell'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la decisione di merito aveva indicato in modo congruo e logico gli elementi probatori: l'imputato era l'unico in grado di conoscere la posizione del portafogli della vittima e i suoi genitori conviventi avevano restituito al proprietario la tessera bancomat contenuta nel portafogli. La difesa, secondo la Corte, si era limitata a riproporre le doglianze già formulate in appello e a sollecitare un non consentito diverso apprezzamento del fatto in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione, richiamata come titolo del reato per cui era stata confermata la condanna in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare un mero diverso apprezzamento del fatto o delle prove, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e логica.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondato se non si confronta realmente con la motivazione della decisione di merito, ma si limita a riproporre censure già respinte in appello.
  • La conferma della responsabilità può fondarsi su un quadro indiziario ritenuto coerente e logicamente spiegato dal giudice di merito; la cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito in assenza di illogicità manifesta.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta, oltre alle spese, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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