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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34393/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna per il delitto di minaccia, confermata dal Tribunale di Bari in grado di appello. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: erronea interpretazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sotto il profilo della prospettazione di un male ingiusto. In sostanza sosteneva che mancasse la minaccia penalmente rilevante e, comunque, che la persona offesa non si fosse realmente sentita intimidita; inoltre riteneva che la denuncia alle forze dell'ordine non potesse integrare male ingiusto, trattandosi di esercizio di una facoltà legittima. Le parti civili hanno chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma tardivamente e senza svolgere specifiche argomentazioni di contrasto ai motivi di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, non consentite le censure che miravano a contestare meri vizi motivazionali, poiché per i reati di competenza del giudice di pace, in sede di ricorso per cassazione sono deducibili solo i motivi ammessi dall'art. 606, lett. a), b) e c), c.p.p., in combinato disposto con l'art. 39-bis d.lgs. 274/2000. Quanto al dedotto vizio di violazione di legge, lo ha ritenuto manifestamente infondato: la motivazione di merito aveva correttamente spiegato che la denuncia alle forze dell'ordine era stata prospettata come strumento per realizzare finalità esorbitanti e lesive, diverse dalla mera attivazione del procedimento penale, e quindi come mezzo per minacciare un male ingiusto, consistente nella chiusura dell'attività lavorativa e nel causare un infarto alla persona offesa. La Corte ha inoltre ribadito che il delitto di minaccia è un reato di pericolo e non richiede che la vittima si sia effettivamente intimidita, essendo sufficiente la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale della persona offesa. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende; alle parti civili non sono state liquidate le spese di legittimità per difetto di un apporto difensivo specifico.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Nei ricorsi contro sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, sono inammissibili le censure che eccedono i motivi consentiti e, in particolare, non sono deducibili meri vizi motivazionali.

  • art. 39-bis d.lgs. 274/2000

    La norma, come introdotta dal d.lgs. n. 11/2018, coordina i limiti al ricorso per cassazione nelle sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 612 c.p.

    Per la configurabilità della minaccia è necessaria la prospettazione di un male futuro e ingiusto, dipendente dalla volontà dell'agente, senza che sia necessario un effettivo timore della vittima.

  • art. 52 c.p.p.

    Non citato espressamente come norma applicata, ma richiamato nel ragionamento sulla nozione di male ingiusto per esclusione di forme di esercizio legittimo del diritto; non è stato comunque oggetto di decisione autonoma.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace non sono deducibili censure meramente motivazionali se non nei limiti espressamente consentiti dalla disciplina speciale.
  • Il delitto di minaccia si configura quando l'agente prospetti un male futuro e ingiusto idoneo, secondo un criterio medio e in relazione alle concrete circostanze, a incidere sulla libertà morale della persona offesa; non occorre la prova di una concreta intimidazione effettivamente subita.
  • La minaccia può essere realizzata anche mediante l'abuso di una facoltà in sé lecita, come la proposizione di una denuncia, quando tale facoltà sia strumentalizzata per finalità diverse da quelle legittime e divenga veicolo di un male ingiusto.
  • Ai fini della minaccia rileva la funzione oggettiva della condotta e la sua idoneità intimidatoria, non la sola intenzione soggettiva dichiarata dall'agente di perseguire uno scopo legittimo se, in concreto, la condotta è utilizzata per conseguire effetti pregiudizievoli ulteriori e indebiti.
  • Nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile che si limiti a chiedere il rigetto o l'inammissibilità del ricorso senza fornire un effettivo contributo difensivo specifico non ha diritto alla liquidazione delle spese del grado di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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